Cassazione Penale, Sentenza n. 30340/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 186 cod. strada: il ricorrente contestava la revoca della patente di guida disposta in primo grado e confermata in parte in appello nonostante i giudici di appello avessero escluso la circostanza aggravante di cui al comma 2-bis (incidente provocato con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l). Sosteneva inoltre che, maturata successivamente la prescrizione, dovesse essere dichiarata l'estinzione del reato e delle sanzioni accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato senza rinvio la statuizione concernente la revoca della patente di guida (eliminandola), perché la revoca era basata sull'aggravante ex comma 2-bis che l'appello aveva escluso; ha inoltre annullato con rinvio la sentenza limitatamente alla mancata applicazione della sospensione della patente di guida (obbligatoria, da 1 a 2 anni in caso di condanna ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), rinviando ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per determinare la durata della sospensione. Ha invece respinto la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione: pur essendo i termini prescrizionali maturati dopo la sentenza di secondo grado, la giurisprudenza consolidata prevede che quando l'impugnazione riguarda soltanto le sanzioni amministrative accessorie e la responsabilità penale è ormai passata in giudicato, la prescrizione sopravvenuta non impedisce l'applicazione delle sanzioni accessorie.
Norme richiamate
art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
prevede la revoca obbligatoria della patente di guida se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente e presenta un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
La Corte ha ritenuto che, essendo stata in appello esclusa la circostanza aggravante (incidente provocato), è venuto meno il presupposto giuridico che giustificava la revoca della patente originariamente disposta in primo grado; pertanto la revoca va eliminata
art. 186, comma 2, lett. c), cod. della strada
riguarda la fattispecie di guida in stato di ebbrezza per determinati tassi alcolemici (ipotesi contestata al ricorrente)
La condanna per questa fattispecie comporta comunque l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni; la Corte ha ritenuto che la mancata applicazione di tale sospensione impone l'annullamento con rinvio perché la determinazione della durata è rimessa al giudice del merito
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
attribuisce alla Corte di Cassazione il potere, nei casi previsti, di eliminare direttamente una determinazione accessoria della pena
La Corte ha utilizzato questa norma per eliminare direttamente la statuizione concernente la revoca della patente, annullandola senza rinvio
Massime di principio
- Se, in sede di gravame, viene esclusa la circostanza aggravante che costituiva la base giuridica per una sanzione accessoria specifica (es. revoca della patente ex art. 186, comma 2-bis), la sanzione accessoria fondata su quell'aggravante deve essere eliminata.
- Quando la condanna penale rimane per una diversa fattispecie (es. art. 186, comma 2, lett. c)), il giudice deve comunque applicare le sanzioni amministrative accessorie previste per quella fattispecie (es. sospensione della patente da 1 a 2 anni); l'omessa statuizione su tale sospensione comporta annullamento con rinvio per determinare la misura.
- La Corte di legittimità può eliminare direttamente una sanzione accessoria (art. 620 c.p.p.) se il suo presupposto giuridico è venuto meno, evitando il rinvio quando non è necessario un nuovo esame sul punto.
- La prescrizione sopravvenuta maturata dopo la definitiva accertamento della responsabilità penale (passaggio in giudicato del capo di responsabilità) non impedisce l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie se l'impugnazione ha riguardato soltanto tali sanzioni.
- In casi simili, chi impugna può ottenere l'eliminazione di una accessoria solo se dimostra che è venuto meno il presupposto giuridico della stessa; se invece resta una condanna diversa, è probabile che il giudice disporrà comunque una diversa accessoria coerente con la fattispecie riconosciuta.
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