Cassazione Penale, Ordinanza n. 06973/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile per la violazione delle prescrizioni connesse a una misura di prevenzione personale. Nel ricorso deduceva, da un lato, il mancato accoglimento dell'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense, sostenendo che la relativa comunicazione fosse stata inviata tempestivamente; dall'altro, contestava la rilevanza penale della condotta di essersi allontanato da casa in orario notturno in violazione della prescrizione impostagli dalla misura di prevenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha osservato che la comunicazione di adesione all'astensione era pervenuta alla Corte di appello dopo la conclusione dell'udienza; comunque, anche ipotizzando un invio il giorno precedente, la dichiarazione sarebbe stata tardiva rispetto al termine di almeno due giorni liberi previsto dal codice di autoregolamentazione. Quanto al secondo, ha affermato che la condotta di allontanamento notturno da casa, in violazione della prescrizione collegata alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è offensiva e correttamente qualificata come reato. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 3 del codice di autoregolamentazione di categoria
La dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze, se non resa direttamente in udienza, deve essere comunicata per iscritto almeno due giorni liberi prima della data fissata, mediante trasmissione o deposito in cancelleria o in segreteria e comunicazione alle altre parti.
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75
La violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno integra una condotta penalmente rilevante; la Corte richiama la qualificazione della fattispecie alla luce della tipologia di misura di prevenzione violata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'adesione del difensore all'astensione dalle udienze, quando non dichiarata oralmente in udienza, è tempestiva solo se comunicata per iscritto nel rispetto del termine minimo di due giorni liberi previsto dal codice di autoregolamentazione; la ricezione dell'atto dopo la chiusura dell'udienza rende comunque tardiva la richiesta.
- La violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, anche se consistita nell'allontanamento notturno dall'abitazione, integra una condotta offensiva penalmente rilevante e non può essere svalutata in termini di irrilevanza del fatto.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluso il versamento alla Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente.
Come è indicizzato
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