Cassazione Penale, Sentenza n. 32356/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova rispetto agli addebiti ex art. 73 DPR n. 309/1990 (capi 4 e 5), sostenendo che il Di Giacco era estraneo ai traffici e che singole frasi captate non provano la partecipazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 74 DPR n. 309/1990 (capo 1), contestando che non sussistesse un vincolo associativo stabile, la mancanza di utenze dedicate, linguaggio criptico, ruoli stabili e contributi non episodici; 3) vizio di motivazione ex art. 274 c.p.p., deducendo l'assenza di esigenze cautelari concrete e attuali, anche per il notevole distacco temporale tra i fatti e l'applicazione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi infondati o generici: la motivazione del Tribunale del riesame è stata giudicata lineare e coerente nel ricostruire un quadro di gravità indiziaria e nell'individuare il ruolo di tramite e filtro telefonico svolto da Di Giacco nell'ambito di una consorteria dedita al narcotraffico. Sul punto cautelare, la Corte ha ritenuto superata la doppia presunzione relativa prevista per i reati associativi, ritenendo sussistenti esigenze cautelari concrete e attuali (pericolo di reiterazione) sulla base dei contatti, dei precedenti e della persistenza di rapporti con soggetti di criminalità organizzata. Conseguentemente il provvedimento impugnato (conferma della misura cautelare) è stato mantenuto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000.
Norme richiamate
Riferito ai singoli reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e le consegne di campioni dimostrassero la partecipazione di Di Giacco a singole cessioni contestate (capi 4 e 5), e che tali elementi integrassero gravità indiziaria sufficiente a confermare la misura cautelare.
Riguarda il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ricorda i requisiti della fattispecie (patto associativo, risorse stabili, apporto individuale non episodico) e concorda con il Tribunale del riesame che, alla luce di conversazioni intercettate, ruoli, contatti internazionali e uso di canali criptati, sussistesse un vincolo associativo stabile e l'apporto durevole del Di Giacco.
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione). La Corte ha ritenuto sussistente il concreto e attuale pericolo di reiterazione dei reati, sulla base di ruolo, contatti con esponenti della criminalità organizzata, precedenti e mancanza di elementi di disgregazione del sodalizio.
art. 275 cod. proc. pen. / Corte Costituzionale, sentenza n. 231 del 22 luglio 2011
La sentenza della Corte Costituzionale ha escluso la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per i reati associativi, imponendo al giudice un obbligo motivazionale analitico se si intende ritenere non vincolante la presunzione. La Cassazione ricorda però che tale obbligo sorge solo se l'indagato deduce elementi idonei a dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari; nel caso di specie il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato il mantenimento della misura ritenendo incongruenti gli elementi difensivi.
Massime di principio
- Per contestare efficacemente una misura cautelare fondata su reati associativi (art. 74 DPR 309/1990) l'impugnazione deve affrontare la complessiva ricostruzione argomentativa del giudice: non è sufficiente criticare un singolo elemento indiziario, bisogna contrastare la serie concatenata di elementi (ruoli, contatti, intercettazioni, modalità operative) che costituiscono il compendio probatorio.
- La configurabilità dell'associazione per fini di narcotraffico si valuta sulla base di tre elementi: un accordo stabile tra almeno tre persone, risorse umane/materiali sufficienti e un apporto individuale non episodico. Non è necessaria una struttura complessa: bastano strutture anche rudimentali e ripetitività delle condotte.
- Le intercettazioni, i ruoli di tramite o filtro nelle comunicazioni, i contatti con soggetti noti per attività di narcotraffico, l'uso di canali esteri per rifornimento e l'impiego di telefonini criptati sono elementi fortemente indicativi di un'organizzazione stabile e pesano molto nella valutazione della gravità indiziaria.
- In materia cautelare per reati associativi opera una doppia presunzione relativa: il giudice può ritenere la custodia necessaria ma deve motivarlo analiticamente se l'indagato ha proposto elementi per dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari; spetta però al difensore produrre elementi concreti (es. disgregazione del gruppo, cessazione dei contatti, offerte affidabili di misure alternative).
- Il tempo intercorso tra i fatti e l'applicazione della misura non è di per sé decisivo: la Corte può ritenere attuale il pericolo di reiterazione se permangono rapporti, ruoli o indicazioni di capacità di accesso a risorse criminali.
- Per ottenere l'annullamento della misura è utile documentare circostanze fattuali concrete che mostrino l'assenza di ruolo stabile (assenza di contatti recenti, prova di estraneità a comunicazioni chiave, attività lavorativa stabile e monitorabile, proposte concrete di misure non detentive efficaci).
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