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Sentenza

Sentenza del 19/01/2018 n. 1311 - Corte di Cassazione

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Omesso esame di eccezione di illegittimità costituzionale - Autonoma deducibilità in sede di legittimità - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato due cartelle esattoriali emesse per la riscossione di imposte, sanzioni, aggi e interessi relativi ad annualità pregresse. Contestava, tra l'altro, la legittimità dell'aggio di riscossione, l'applicazione delle sanzioni per omessa compilazione del quadro RW, il mancato riconoscimento del cumulo giuridico, l'assenza di sottoscrizione della cartella e l'insufficiente indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. Ha inoltre prospettato l'illegittimità costituzionale della disciplina dell'aggio.

La decisione

I due ricorsi sono stati riuniti perché riguardavano la medesima pretesa tributaria. Il primo ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la prima cartella era stata sostituita da una nuova cartella conseguente allo sgravio parziale e alla definitività dell'accertamento. Nel secondo ricorso sono state respinte tutte le censure, inclusa la questione di legittimità costituzionale: l'aggio è stato qualificato come compenso retributivo e non come tributo o sanzione, mentre le sanzioni per violazione del monitoraggio fiscale sono state ritenute speciali e non abrogate. È stata invece accolta la censura relativa alla motivazione degli interessi: la cartella deve consentire al contribuente di verificare il calcolo, indicando i criteri, il periodo e gli elementi necessari. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17, comma 3

    Disciplina dei compensi di riscossione (aggio)

    L'aggio ha natura retributiva e non tributaria né sanzionatoria. È quindi rimessa alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei criteri di quantificazione e può essere posto, nei limiti previsti dalla legge, anche a carico del contribuente che abbia pagato tempestivamente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    La cartella va predisposta secondo il modello approvato dall'autorità competente

    La mancata sottoscrizione del funzionario non determina automaticamente l'invalidità della cartella quando la sua riferibilità all'amministrazione sia certa e il modello normativo non richieda la firma.

  • D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 5, comma 5

    Sanzioni per violazioni della disciplina sul monitoraggio fiscale

    La sanzione per omessa dichiarazione di investimenti e attività finanziarie all'estero non è stata tacitamente abrogata dal D.Lgs. n. 471 del 1997, poiché la disciplina del monitoraggio fiscale ha carattere speciale rispetto alle sanzioni generali sulle dichiarazioni.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12

    Disciplina del cumulo giuridico delle sanzioni

    Le contestazioni relative al cumulo o alla misura delle sanzioni devono essere dedotte tempestivamente nel giudizio relativo all'atto impositivo o all'atto successivo realmente lesivo; una volta consolidata la pretesa, non possono essere riproposte contro la cartella per rimettere in discussione questioni già definite.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20

    Interessi sulle somme iscritte a ruolo

    La cartella che richiede interessi deve fornire elementi sufficienti a consentire il controllo del calcolo, non essendo sufficiente una mera indicazione dell'importo complessivo.

  • D.M. 3 settembre 1999, n. 321, art. 1

    Contenuto e modello della cartella di pagamento

    Il contenuto della cartella deve essere tale da rendere comprensibili le singole voci richieste e verificabili i relativi calcoli, in particolare per gli interessi.

  • Costituzione, artt. 3, 25, 53 e 97

    Principi di uguaglianza, legalità, capacità contributiva e buon andamento della pubblica amministrazione

    La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la prospettata violazione di tali principi, poiché l'aggio non è stato qualificato come sanzione o tributo, ma come compenso per l'attività di riscossione.

Massime di principio

  • Una questione di legittimità costituzionale è normalmente strumentale alla domanda principale e non costituisce un'autonoma domanda: la sua mancata o sintetica trattazione non integra, di regola, un autonomo vizio di omessa pronuncia o di motivazione denunciabile in Cassazione.
  • Le questioni relative alla legittimità dell'imposta o delle sanzioni devono essere sollevate tempestivamente contro l'atto impositivo originario. Quando tale atto diventa definitivo, non è generalmente possibile utilizzare l'impugnazione della successiva cartella per rimettere in discussione il merito della pretesa.
  • La cartella può essere contestata per vizi propri, come errori di calcolo, carenza di motivazione o mancata indicazione degli elementi necessari per verificare gli importi, ma non per dedurre nuovamente questioni già coperte da giudicato o decadenza.
  • Una cartella che richiede interessi deve indicare dati e criteri sufficienti per ricostruire il calcolo, inclusi almeno il periodo di riferimento, la base e il metodo applicato. Una voce meramente generica può comportare l'annullamento o la cassazione della decisione che l'abbia ritenuta sufficiente.
  • La mancanza della firma sulla cartella non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto se la provenienza dall'amministrazione è certa e la legge o il modello applicabile non impongono espressamente la sottoscrizione.
  • Quando un atto viene sostituito o integralmente superato da una nuova cartella, il ricorso contro il primo atto può diventare privo di interesse; in tal caso il giudizio può essere dichiarato inammissibile senza esaminare i motivi originari.

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