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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34709/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Salerno, con ordinanza del 27 maggio 2026, aveva rigettato la richiesta di differimento della pena, anche mediante detenzione domiciliare, presentata da un detenuto la cui pena sarebbe scaduta il 14 luglio 2030. Il detenuto soffriva di gravi patologie concomitanti cardio-respiratorie e diabetologiche e sosteneva che il quadro clinico si fosse ulteriormente aggravato, richiamando anche gli esiti della visita neurologica del 21 maggio 2026. Deduceva, con tre censure tra loro correlate, violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe valutato in modo incongruo la gravità e la concomitanza delle patologie, disatteso gli esiti clinici recenti e omesso di considerare che il monitoraggio e le cure sarebbero stati possibili soltanto in strutture cliniche specializzate esterne al circuito penitenziario. Chiedeva quindi l’annullamento dell’ordinanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che le censure, esaminate congiuntamente, mirassero in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei presupposti già apprezzati dal Tribunale, la cui motivazione era congrua e coerente con le risultanze cliniche. Le patologie, pur gravi e concomitanti, erano sottoposte a monitoraggio costante presso il centro clinico della Casa circondariale di Salerno, ritenuto idoneo a sostenere terapeuticamente il detenuto; non risultavano dimostrati né un pregiudizio attuale per la salute non altrimenti fronteggiabile né l’inadeguatezza delle strutture sanitarie penitenziarie. La Corte ha inoltre valorizzato il rifiuto manifestato in più occasioni dal detenuto di sottoporsi ai trattamenti proposti, richiamando il principio per cui la sofferenza autoprodotta mediante mancata collaborazione alle terapie o rifiuto dei medicamenti non rileva ai fini del bilanciamento tra tutela dei diritti fondamentali ed effettività della risposta punitiva. Non ha ritenuto necessari ulteriori accertamenti clinici. In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi i dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 147 c.p.

    In tema di differimento facoltativo della pena per grave infermità, la condizione di sofferenza autoprodotta dal condannato, realizzata cioè mediante comportamenti come la mancanza di collaborazione per lo svolgimento di terapie e di accertamenti o il rifiuto dei medicamenti e del cibo, non può essere presa in considerazione ai fini del bilanciamento tra esigenze di salvaguardia dei diritti fondamentali ed obblighi di effettività della risposta punitiva, non potendosi pretendere tutela di un diritto abusato ed esercitato in funzione di un risultato estraneo alla sua causa

    Nel valutare il differimento facoltativo della pena per grave infermità, la sofferenza causata dal rifiuto del condannato di collaborare alle terapie o agli accertamenti non può fondare il bilanciamento a suo favore tra tutela della salute ed effettività della pena.

  • art. 47-ter, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354

    l’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi «sull’applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest’ultimo con riguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico»

    La decisione sulla detenzione domiciliare per motivi di salute richiede una valutazione individualizzata che bilanci le esigenze sociali correlate alla pericolosità con le condizioni complessive del detenuto, esaminando sia l’idoneità dei presidi disponibili sia l’effettiva possibilità di cura e assistenza e le conseguenze del protrarsi della detenzione sul quadro clinico.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Deve, infine, disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, secondo quanto disposto dalla norma.

Massime di principio

  • Il differimento della pena per grave infermità e la detenzione domiciliare per motivi di salute presuppongono una patologia grave che determini conseguenze dannose rilevanti o richieda un trattamento non agevolmente praticabile in carcere; occorre inoltre verificare se la detenzione comporti un’afflizione eccedente quella propria dell’esecuzione della pena e incompatibile con la dignità umana.
  • La compatibilità tra detenzione e condizioni di salute non può essere decisa in astratto sulla base della sola gravità nosografica della patologia: richiede un accertamento rigoroso del quadro clinico e del percorso terapeutico concretamente assicurato nell’istituto, incluse l’adeguatezza effettiva delle cure e le possibili ripercussioni della detenzione sull’evoluzione della malattia.
  • La sofferenza che il condannato abbia autoprodotto rifiutando cure, medicamenti o accertamenti, o omettendo di collaborare alle terapie, non può essere valorizzata a suo favore nel bilanciamento tra tutela dei diritti fondamentali ed effettività della risposta punitiva.
  • È legittimo il rigetto dell’istanza quando la motivazione, fondata sulle risultanze cliniche, accerti che il monitoraggio e le cure disponibili in carcere sono concretamente adeguati e che non è dimostrato un pregiudizio attuale per la salute non altrimenti fronteggiabile.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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