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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11876/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010 per l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, fosse venuto meno il presupposto impositivo nei confronti dei centri trasmissione dati (CTD) che operavano per conto di bookmakers privi di concessione e, di conseguenza, non potesse configurarsi la responsabilità solidale dei soggetti per conto dei quali l'attività era svolta. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, l. n. 220/2010 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, sostenendo che tale pronuncia non escludeva l'assoggettamento all'imposta degli operatori e delle ricevitorie per le annualità precedenti al 2011; nel corso del giudizio la contribuente aveva anche depositato istanza di conciliazione con richiesta di rinvio, poi rigettata.

La decisione

La Corte ha rigettato l'istanza di rinvio per conciliazione, ritenendo non applicabili al giudizio di Cassazione le nuove disposizioni sulla conciliazione introdotte dal d.lgs. n. 220/2023 nel presente procedimento, e ha poi accolto il motivo di ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 non escludeva, per l'anno d'imposta 2010, la soggezione all'imposta unica delle ricevitorie/CTD operanti per conto di bookmakers privi di concessione, ma anzi chiariva che, per le annualità antecedenti al 2011, l'imposta gravava sui bookmaker e non sulle ricevitorie, secondo la combinazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504/1998 e dell'art. 1, comma 66, l. n. 220/2010. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione e falsa applicazione di legge è stata dedotta come vizio del motivo di ricorso.

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    Norma base sull'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, da leggere insieme alla disposizione interpretativa del 2010 e alla pronuncia costituzionale.

  • art. 1, comma 66, l. n. 220/2010

    Disposizione interpretativa che ha esplicitato che l'imposta è dovuta anche per scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che la gestione comprende anche l'attività svolta per conto di terzi, inclusi bookmakers esteri privi di concessione.

  • Corte cost. n. 27/2018

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina solo nella parte in cui, per annualità d'imposta precedenti al 2011, assoggettava all'imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, chiarendo che per quel periodo non rispondevano le ricevitorie ma i bookmakers.

  • art. 48-bis d.lgs. n. 546/1992

    Invocato dalla contribuente per la conciliazione in Cassazione; la Corte ha escluso l'applicabilità del mero rinvio d'udienza nel giudizio di legittimità.

  • art. 48 d.lgs. n. 546/1992

    La nuova disciplina della conciliazione fuori udienza, come modificata dal d.lgs. n. 220/2023, è stata ritenuta applicabile solo ai giudizi instaurati dal 4 gennaio 2024.

  • art. 48-ter d.lgs. n. 546/1992

    La modifica relativa alla misura dovuta in caso di conciliazione in Cassazione è stata richiamata nel quadro transitorio della riforma.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220/2023

    Le nuove disposizioni tributarie si applicano ai giudizi instaurati dopo il 1° settembre 2024, salvo alcune lettere tra cui quelle sulla conciliazione, applicabili anche ai giudizi pendenti e in Cassazione dal giorno successivo all'entrata in vigore; ciò non ha comunque consentito il rinvio richiesto nel caso concreto.

  • art. 1, comma 1, lett. u), d.lgs. n. 220/2023

    Ha introdotto l'estensione della conciliazione fuori udienza, in quanto compatibile, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.

  • art. 1, comma 1, lett. z), d.lgs. n. 220/2023

    Ha previsto la riduzione al 60% del minimo in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, la disciplina interpretativa del 2010 va letta nel senso che la soggezione al tributo può riguardare anche l'attività svolta per conto di terzi, compresi operatori esteri privi di concessione, quando il soggetto svolge una funzione gestoria nella raccolta delle scommesse.
  • La sentenza della Corte costituzionale che dichiari l'illegittimità di una norma tributaria per un certo periodo non elimina automaticamente l'obbligazione fiscale in capo a tutti i soggetti del sistema, ma va coordinata con la norma interpretativa e con l'individuazione del corretto soggetto passivo per l'annualità considerata.
  • Nel settore dei giochi d'azzardo, la disciplina nazionale che assoggetta a imposta gli operatori attivi sul territorio non integra di per sé una discriminazione in base alla sede del prestatore, se si applica indifferentemente agli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia.
  • La solidarietà tra bookmaker e ricevitoria, ai fini tributari, non è una solidarietà dipendente: si tratta di rapporti obbligatori autonomi avvinti da solidarietà paritetica.
  • Le modifiche normative sulla conciliazione tributaria introdotte dalla riforma fiscale non consentono automaticamente il rinvio dell'udienza in Cassazione quando la disciplina applicabile non preveda tale meccanismo per il giudizio di legittimità o quando il regime transitorio non renda la nuova disciplina operativa nel procedimento pendente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpianto non determinabile
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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