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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05460/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia al ricorso, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese. È stato dato atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia in Cassazione riguarda un ricorso proposto da una società contro la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 598/2018. Dal testo disponibile non emergono i fatti sostanziali originari della lite né le censure formulate nel ricorso, poiché il giudizio di legittimità si è chiuso per rinuncia del ricorrente. La società ricorrente ha depositato rinuncia ex art. 390 c.p.c. il 23.1.2024, chiedendo la compensazione integrale delle spese; il Comune resistente ha aderito ritualmente alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso in cassazione, quando ritualmente proposta e accettata dalla controparte, consente la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 391 c.p.c.

    La Corte prende atto della rinuncia e dichiara l'estinzione del giudizio, con regolazione delle spese secondo le circostanze del caso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude, nel caso concreto, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo quando sia rituale e vi sia adesione della controparte.
  • In caso di estinzione per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese se richiesta e compatibile con il caso concreto.
  • La declaratoria di estinzione preclude l'esame del merito del ricorso e rende non ricostruibili, dal solo provvedimento estintivo, le questioni sostanziali originariamente devolute alla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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