Cassazione Civile, Ordinanza n. 05460/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia al ricorso, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese. È stato dato atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia in Cassazione riguarda un ricorso proposto da una società contro la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 598/2018. Dal testo disponibile non emergono i fatti sostanziali originari della lite né le censure formulate nel ricorso, poiché il giudizio di legittimità si è chiuso per rinuncia del ricorrente. La società ricorrente ha depositato rinuncia ex art. 390 c.p.c. il 23.1.2024, chiedendo la compensazione integrale delle spese; il Comune resistente ha aderito ritualmente alla rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso in cassazione, quando ritualmente proposta e accettata dalla controparte, consente la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.
La Corte prende atto della rinuncia e dichiara l'estinzione del giudizio, con regolazione delle spese secondo le circostanze del caso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude, nel caso concreto, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo quando sia rituale e vi sia adesione della controparte.
- In caso di estinzione per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese se richiesta e compatibile con il caso concreto.
- La declaratoria di estinzione preclude l'esame del merito del ricorso e rende non ricostruibili, dal solo provvedimento estintivo, le questioni sostanziali originariamente devolute alla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05355/2024 del 29/02/2024
- ordinanza_civile · 29 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05356/2024 del 29/02/2024
- ordinanza_civile · 29 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05357/2024 del 29/02/2024
- ordinanza_civile · 29 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05358/2024 del 29/02/2024
- ordinanza_civile · 29 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05359/2024 del 29/02/2024
- ordinanza_civile · 29 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05360/2024 del 29/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →