Cassazione Civile, Sentenza n. 23650/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione all'esecuzione per pignoramento immobiliare di beni che il ricorrente dichiara gravati da usi civici; dedotta impignorabilità ai sensi dell'assimilazione degli usi civici al demanio (art. 12, legge 16/6/1927, n. 1766), richiesta di escludere la validità del pignoramento anche in relazione alle opere/imposti realizzati senza titolo e contestata la presunta 'sclassificazione' tacita richiamando una determinazione dirigenziale del 27/02/2009 che avrebbe autorizzato la cessione dei beni al Di Nella.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto della forma prescritta dall'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.: il ricorrente non ha indicato puntualmente il contenuto della determinazione dirigenziale del 27/02/2009 né i documenti probatori che qualificano i terreni come gravati da usi civici (contenuto dell'uso civico, epoca di costituzione, beneficiari). La Corte non ha quindi esaminato nel merito le questioni sostanziali; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (€ 5.500,00 oltre € 200,00 per esborsi, 15% spese forfetarie e accessori) e ha rilevato l'eventuale obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.
Norma che impone, quale requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione, la puntuale indicazione del documento o atto cui si riferisce il motivo; la Corte ha rilevato l'inadempimento di tale onere da parte del ricorrente e ha disposto l'inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
Motivo di doglianza invocato dal ricorrente (violazione e falsa applicazione di norma di diritto); citato in relazione alle censure mosse ma non esaminato nel merito per inammissibilità formale.
art. 12, legge 16 giugno 1927, n. 1766
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere l'assimilabilità degli usi civici al demanio e l'impignorabilità dei beni gravati, salvo formale e anteriore provvedimento di sclassificazione; la Corte non ha deciso sulla questione sostanziale data l'inammissibilità formale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata in relazione all'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
Corte EDU, Succi e altri c. Italia (28/10/2021)
Giurisprudenza europea richiamata a supporto dell'interpretazione non eccessivamente formalistica delle regole procedurali, ma la Corte ha comunque confermato che l'onere di indicazione documentale previsto dall'art. 366 rimane essenziale.
Ordinanza/giurisprudenza Sezioni Unite e altre pronunce di Cassazione
Riferimenti giurisprudenziali (es. Sez. Un. sent. 18/03/2022, n. 8950; altre pronunce) usati per ricordare i criteri di ammissibilità e l'onere di precisa indicazione documentale e per la disciplina sulla declaratoria di inammissibilità e sugli effetti sul contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione l'onere di indicare puntualmente il documento o atto su cui si fonda il motivo di impugnazione (art. 366, co.1, n.6 c.p.c.) è stringente: l'omissione può determinare l'inammissibilità del ricorso anche se la questione è rilevante sul piano sostanziale.
- Quando si deduce impignorabilità per usi civici occorre nel ricorso specificare la natura dell'uso civico, la data/epoca della costituzione del vincolo, i beneficiari e i titoli/documenti che lo attestano; va allegata o richiamata la determinazione/atto che si assume decisivo (con il suo contenuto sostanziale).
- Se il giudice d'appello ha statuìto sulla legittimazione di una parte e tale statuizione non è stata tempestivamente impugnata con gli strumenti incidentali, la Cassazione non potrà sollevare d'ufficio la carenza di legittimazione per fatti già giudicati (giudicato formatosi sull'argomento).
- Nelle controversie su usi civici e sclassificazione dei beni, è rilevante distinguere tra il vincolo sul suolo e la natura catastale/urbanistica degli immobili: la pignorabilità può dipendere dalla qualificazione giuridica del bene al momento del pignoramento (es. suolo demaniale vs. fabbricato censito in catasto urbano).
- La inammissibilità per vizio formale espone il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a possibili maggiori obblighi contributivi (contributo unificato supplementare); è dunque cruciale curare formalmente la memoria e l'indicazione degli atti.
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