Cassazione Penale, Sentenza n. 45570/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, tramite difensore, ha impugnato la sentenza di conferma della condanna per guida in stato di alterazione psicofisica (art. 186 d.lgs. 30/4/1992, n.285), deducendo due motivi: (1) mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., per difetto di motivazione circa la sussistenza della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento; (2) vizio di motivazione e violazione di legge nella determinazione della pena (eccessiva entità) e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il giudice di merito abbia valutato correttamente tutti gli indici rilevanti (modalità della condotta, entità del danno/pericolo) e abbia motivato adeguatamente il rifiuto di applicare l'art. 131-bis c.p. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che la determinazione della pena sia sorretta da un apparato argomentativo conforme e che la scelta di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale rientri nel libero apprezzamento del giudice di merito e sia dunque insindacabile in Cassazione. Sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello priva di vizi logici. Per legge è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186
Norma che sanziona la guida in stato di alterazione psicofisica; reato per cui Baraldo era stato condannato (richiamati i commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies).
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte sottolinea che per l'applicazione occorrono congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, valutate sui due indici (modalità della condotta e esiguità del danno/pericolo) secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.; nel caso concreto il giudice di merito ha correttamente escluso la sussistenza di tali requisiti.
Fornisce i criteri direttivi per la determinazione della pena (circostanze, personali, modalità, etc.); la Corte ricorda che la valutazione dei criteri di cui all'art. 133 e la scelta del trattamento sanzionatorio rientrano nel giudizio di merito e sono sindacabili limitatamente nei casi previsti dalla giurisprudenza di legittimità (es.: motivazione richiesta solo se la pena è prossima al massimo edittale o superiore alla media).
Riguarda il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia motivato adeguatamente il diniego del beneficio, con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui, a fronte dell'inammissibilità del ricorso, non sussistono ragioni di esonero dal pagamento delle somme dovute alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede congiuntamente la verifica di due indici: la particolare tenuità dell'offesa (esiguità del danno/pericolo) e la non abitualità del comportamento; entrambi devono emergere dalla motivazione del giudice di merito.
- La Corte di Cassazione non sindaca i meri apprezzamenti di fatto o le valutazioni discrezionali svolte dal giudice di merito (es. determinazione della pena sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p.), salvo che vi sia carenza o vizio della motivazione quando la pena sia prossima al massimo edittale o superiore alla media.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla valutazione del giudice di merito e può essere impugnato in Cassazione solo se la motivazione che lo giustifica è illogica o contraddittoria.
- In sede di legittimità i ricorsi che contestano valutazioni probatorie o discrezionali non adeguatamente inquadrate in un vizio di motivazione formale sostanziale risultano frequentemente inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando previsto, di somme alla Cassa delle ammende salvo ragioni di esonero adeguatamente motivate.
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