Cassazione Penale, Ordinanza n. 28955/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo sulla dosimetria della pena era del tutto generico e non conteneva alcuna concreta deduzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il delitto contestato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 15/07/2025, che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo indicato riguardava la dosimetria della pena, ma dalla motivazione della Corte di cassazione risulta che il rilievo era del tutto generico e non accompagnato da specifiche deduzioni critiche sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
È il reato per cui vi è stata condanna in appello e che forma oggetto della sentenza impugnata.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e contenere deduzioni concrete; una censura del tutto generica è inammissibile.
- La contestazione della dosimetria della pena richiede l'indicazione puntuale delle ragioni per cui il giudice di merito avrebbe errato nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente sopporta le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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