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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30316/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore autonomo)

La controversia

La controversia riguarda la base imponibile dei contributi dovuti alla Gestione artigiani. I giudici di merito avevano escluso dal calcolo i redditi percepiti da due contribuenti derivanti dalla mera partecipazione al capitale di una società a responsabilità limitata nella quale non avevano svolto alcuna attività lavorativa, ritenendo che rilevassero solo i redditi connessi all'attività abituale e prevalente svolta come soci di società in nome collettivo. L'INPS ha ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992, in relazione alla L. n. 233/1990, sostenendo che la base imponibile contributiva del lavoratore autonomo deve comprendere la totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, indipendentemente dal fatto che derivino da partecipazione a società di persone o di capitali. Ha inoltre contestato che la sentenza costituzionale n. 354/2001 escluda la contribuzione sui redditi da partecipazione a società di capitali, assumendo invece che il sistema previdenziale debba valorizzare tutti i redditi utili ai fini di una pensione adeguata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali, la base imponibile contributiva è costituita dai soli redditi d'impresa, secondo il raccordo tra disciplina previdenziale e disciplina fiscale, mentre restano esclusi i redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza svolgimento di attività lavorativa. Ha precisato che la sentenza della Corte costituzionale n. 354/2001 non impone alcuna contribuzione sui redditi da partecipazione a società di capitali, perché riguardava un diverso tema di disparità tra soci di società in accomandita semplice e soci di società di capitali. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per il consolidarsi dell'orientamento solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3-bis d.l. 19 settembre 1992, n. 384

    convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438

    La disposizione individua la base imponibile dei contributi dovuti dal lavoratore autonomo nella totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, ma non consente di includere i redditi da mera partecipazione a società di capitali senza attività lavorativa.

  • L. 2 agosto 1990, n. 233

    Richiamata come normativa di sistema in materia di obbligo contributivo del lavoratore autonomo e di iscrizione alle gestioni previdenziali.

  • art. 38 Cost.

    La tutela previdenziale è riconosciuta ai lavoratori e non a chi si limiti a investire capitali per conseguirne un utile.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Il testo unico delle imposte sui redditi rileva per qualificare gli utili da partecipazione a società di capitali come redditi di capitale, estranei alla base imponibile contributiva in assenza di prestazione lavorativa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto con il ricorso per cassazione, cioè violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale sulla trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale applicata per la trattazione camerale e per la decisione con ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La base imponibile della contribuzione previdenziale dei lavoratori autonomi va determinata in coerenza con la disciplina fiscale, ma solo entro i limiti fissati dal legislatore.
  • Gli utili derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali, quando non siano accompagnati da prestazione lavorativa abituale e prevalente, costituiscono redditi di capitale e non fanno parte della base contributiva INPS.
  • L'obbligo assicurativo-previdenziale sorge per il socio di società di capitali soltanto se egli partecipi al lavoro dell'impresa con carattere di abitualità e prevalenza; la sola titolarità di quote non è sufficiente.
  • Una pronuncia costituzionale che escluda l'illegittimità della diversa disciplina tra soci di società di persone e soci di società di capitali non può essere letta come affermazione di un obbligo contributivo generalizzato sui redditi da capitale.
  • Il parallelismo tra base imponibile fiscale e base imponibile previdenziale opera come criterio di sistema, ma non consente di attrarre a contribuzione redditi che il legislatore fiscale qualifica in modo diverso e che non siano collegati a lavoro effettivo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiBancario e finanziarioPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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