Cassazione Penale, Sentenza n. 23611/2026 del 25/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva vizi di motivazione e violazione di legge. Si sosteneva che la condotta originariamente contestata e relativa al 'reddito di cittadinanza' era stata abrogata, che l'imputato non poteva essere ritenuto responsabile per fatti riferibili al capo A una volta venuta meno la rilevanza penale del capo B; si denunciava inoltre violazione del principio del contraddittorio per presunta riqualificazione del fatto in reato più grave non previamente contestato e si eccepiva l'irrilevanza della condotta in ragione della presenza di un amministratore di sostegno e della mancata volontà di frodare l'INPS.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato che l'imputato era stato assolto, con formula 'perché il fatto non sussiste', dal capo B (violazioni relative al reddito di cittadinanza) ma che ciò non escludeva la punibilità per il diverso reato contestato al capo A (artt. 110 e 493-ter c.p.), per il quale la Corte d'appello aveva condannato l'imputato dopo aver riqualificato la condotta nei termini dell'azione penale esercitata dal Pubblico Ministero. Ha inoltre osservato che la norma transitoria (art.13, comma 3, d.l. 48/2023) mantiene la punibilità per i fatti commessi fino al 31/12/2023 e dunque l'abrogazione non ostava alla perseguibilità dell'originario fatto del 23/09/2021. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Usato per configurare la partecipazione al reato insieme alla disposizione sostanziale (493-ter); la Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione della condotta nei termini prospettati dal Pubblico Ministero.
Norma sostanziale impiegata per la condanna: riguarda l'indebita utilizzazione/cezione della carta collegata al beneficio e la Corte ha ritenuto provata la cessione della carta a terzi per corrispettivo e l'uso non riconducibile all'imputato.
art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.
Tribunale aveva originariamente qualificato la condotta come truffa aggravata; la Corte d'appello ha però riqualificato correttamente in 493-ter e la Cassazione ha ritenuto la riqualificazione coerente con l'imputazione originaria.
Riguardano le ipotesi di illegittima percezione del reddito di cittadinanza; il ricorrente era stato assolto da queste contestazioni (capo B), ma la Cassazione ha chiarito che l'assoluzione sul capo B non esclude la punibilità per distinta fattispecie contestata al capo A.
art. 13, comma 3, d.l. 48/2023
«al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023»
La Corte ha richiamato questa disposizione transitoria per affermare che le violazioni commesse entro il 31/12/2023 restano punibili nonostante successive modifiche/abrogazioni della disciplina del reddito di cittadinanza.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla trattazione in udienza pubblica su richiesta delle parti; profilo meramente procedurale relativo alla regolarità del dibattimento.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Fondamento formale dei motivi di cassazione sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi infondati o 'fuori asse' rispetto alla sentenza impugnata.
Norma che consente la condanna alle somme a favore della Cassa delle Ammende per ricorsi ritenuti inammissibili o abusivi; applicata dalla Corte a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza)
Richiamata come parametro per la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- L'abrogazione o modifica successiva di una norma non impedisce la punibilità di fatti commessi anteriormente se una disposizione transitoria mantiene l'efficacia delle norme per i fatti anteriori alla data indicata.
- L'assoluzione per una fattispecie non comporta automaticamente l'irrilevanza penale di condotte distinte: si può essere assolti per un reato (es. percezione indebita) e comunque essere condannati per altra fattispecie diversa e autonoma (es. indebita utilizzazione/cessione della carta).
- La riqualificazione del fatto da parte dell'organo giudicante è lecita quando rispecchia la contestazione originaria dell'azione penale; la difesa deve dimostrare l'effettiva violazione del contraddittorio o l'estraneità della nuova qualificazione rispetto all'imputazione esercitata dal PM.
- Le argomentazioni basate su assenza di dolo (mancata intenzione di frodare) o su rapporti di tutela (amministratore di sostegno) possono risultare irrilevanti se è provato oggettivamente che la carta personale è stata ceduta e materialmente utilizzata da terzi.
- Proporre ricorsi infondati o 'fuori asse' può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente i profili di ammissibilità e la pertinenza delle censure prima di impugnare.
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