Cassazione Civile, Ordinanza n. 34468/2024 del 26/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La società dichiarata fallita ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il reclamo contro la declaratoria di fallimento emessa dal Tribunale. La fattispecie riguardava: la legittimazione del pubblico ministero a richiedere il fallimento sulla base di notizie di insolvenza acquisite tramite indagini della Guardia di Finanza; l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale per essere stata la sede trasferita da meno di un anno; e la contestazione dello stato di insolvenza e dei presupposti dimensionali della fallibilità, deducendo la rateizzazione di un debito erariale, l'assenza di istanze di creditori, il mancato superamento delle soglie di legge e il precedente rigetto di una diversa istanza di fallimento. I motivi di ricorso denunciavano la violazione dell'art. 7 l.fall. per difetto di legittimazione e interesse del P.M., dell'art. 9 l.fall. per incompetenza territoriale e dell'art. 5 l.fall. per erroneo accertamento dell'insolvenza e dell'indebitamento globale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che il pubblico ministero è legittimato a richiedere il fallimento ogni volta che abbia appreso istituzionalmente una notitia decoctionis, anche attraverso esiti di indagini della Guardia di Finanza o atti trasmessi nell'ambito di procedimenti o attività di sua competenza; inoltre ha escluso l'incompetenza territoriale, rilevando che la sede era stata trasferita e iscritta nel registro delle imprese meno di un anno prima dell'iniziativa e che, in ogni caso, rileva la sede effettiva della società, mentre il trasferimento nell'anno antecedente non incide sulla competenza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sostanzialmente diretto a contestare un accertamento di fatto della Corte territoriale sulla mancanza di prova della rateizzazione e della provvista per pagare le rate, senza indicare un vero fatto decisivo omesso secondo i canoni del vizio di motivazione. È stata altresì esclusa rilevanza al precedente rigetto di altra istanza di fallimento, non essendo giudicato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La legittimazione del pubblico ministero alla richiesta di fallimento si estende a tutti i casi in cui egli apprenda istituzionalmente la notitia decoctionis, anche fuori da un formale procedimento penale; non è necessario che ricorrano solo le ipotesi espressamente menzionate nella norma.
La competenza territoriale appartiene inderogabilmente al tribunale del luogo della sede effettiva dell'impresa; il trasferimento della sede nell'anno precedente all'iniziativa non è opponibile per radicare una diversa competenza, e prima dell'iscrizione nel registro delle imprese la delibera di trasferimento è inefficace.
Lo stato di insolvenza va accertato in fatto sulla base della complessiva incapacità dell'imprenditore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni; in sede di legittimità non è consentito sostituire una diversa lettura dei fatti all'accertamento del giudice di merito.
art. 1, comma 2, lett. c), l.fall.
È fallibile l'imprenditore con debiti, anche non scaduti, di importo pari o superiore alla soglia di legge, indipendentemente dal fatto che tali debiti siano rateizzati.
Il vizio denunciabile riguarda la violazione o falsa applicazione di legge; non può essere utilizzato per censurare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
La censura sul fatto deve individuare un fatto storico decisivo omesso e discusso tra le parti, secondo i criteri elaborati dalle Sezioni Unite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il pubblico ministero è legittimato a richiedere il fallimento quando acquisisca la notitia decoctionis nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, anche se la notizia provenga da indagini di polizia giudiziaria o da atti trasmessi senza un formale procedimento penale.
- Ai fini della competenza per la dichiarazione di fallimento rileva la sede effettiva dell'impresa; il trasferimento della sede sociale nell'anno anteriore all'iniziativa concorsuale non sposta la competenza, e l'inefficacia della delibera prima dell'iscrizione nel registro delle imprese impedisce di farne derivare effetti opponibili.
- Lo stato di insolvenza e la sussistenza dei requisiti di fallibilità sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; in cassazione non è consentito riproporre una diversa valutazione del merito se non deducendo specifici fatti decisivi omessi nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- La rateizzazione di un debito non esclude di per sé il superamento della soglia di fallibilità quando il debito resta esistente, anche se non scaduto, e la parte deve provare sia l'effettivo accoglimento della rateizzazione sia la concreta disponibilità delle risorse per adempiere alle rate.
- Il precedente rigetto di una diversa istanza di fallimento non ha efficacia di giudicato ed è quindi irrilevante come ostacolo all'esame di una nuova domanda o richiesta di apertura della procedura.
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