Cassazione Civile, Ordinanza n. 29479/2022 del 10/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (titolare dominio)
La controversia
Una società titolare del marchio d'impresa "menage" contestava la decisione di merito che aveva accertato la legittimità dell'uso, da parte di un'altra società, del nome a dominio www.menage.it e del relativo sito. La vicenda nasceva da una diffida con cui la titolare del marchio intimava la cancellazione del sito, lamentando una possibile contraffazione del marchio e concorrenza sleale; la società del dominio reagiva proponendo azione di accertamento negativo per far dichiarare che la registrazione e l'uso del dominio non integravano violazione del marchio, né della denominazione sociale, né concorrenza sleale. In cassazione, la società titolare del marchio deduceva un unico motivo, lamentando la nullità della sentenza per violazione dell'art. 100 c.p.c. e la mancanza di interesse ad agire dell'attrice originaria, sostenendo che l'azione fosse strumentale solo a paralizzare la procedura di riassegnazione del dominio instaurata presso il Registro.it. Contestava inoltre, in via preliminare, la validità della procura speciale per il ricorso notificato via PEC.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare relativa alla procura speciale, ritenendola validamente rilasciata in forma analogica prima della notifica e non disconosciuta nella sua conformità all'originale. Nel merito ha ritenuto infondato il motivo di ricorso: ha affermato che l'azione di mero accertamento negativo è assistita da interesse ad agire quando mira a rimuovere uno stato di incertezza oggettiva sulla liceità della condotta, anche in assenza di una diffida giudiziale o di un giudizio già instaurato dal titolare del diritto. Nel caso concreto, la diffida ricevuta e la successiva procedura di riassegnazione del dominio dimostravano la persistenza dell'incertezza sul legittimo uso del dominio; pertanto l'azione della società del dominio era ammissibile. La censura sull'asserito abuso del processo è stata ritenuta infondata anche perché introduceva questioni nuove e comunque non scalfiva l'accertamento di merito già compiuto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La procura speciale può essere validamente rilasciata in forma analogica nel giudizio di cassazione; nel caso concreto la sua conformità all'originale non era stata disconosciuta.
L'interesse ad agire sussiste anche nell'azione di mero accertamento negativo quando l'azione sia diretta a rimuovere uno stato di incertezza oggettiva e a conseguire un risultato utile giuridicamente rilevante.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Sussiste l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento negativo quando la domanda sia diretta a eliminare un'incertezza oggettiva sulla liceità della condotta, ottenendo un risultato giuridicamente utile non conseguibile senza l'intervento del giudice.
- L'interesse ad agire non richiede necessariamente che la lesione del diritto sia già attuale o che vi sia stata una diffida giudiziale: è sufficiente una situazione di incertezza concreta e attuale sul rapporto dedotto in giudizio.
- Nelle controversie su marchi e nomi a dominio, la pendenza di una procedura amministrativa di riassegnazione non esclude di per sé la proponibilità di un'azione giudiziale di accertamento negativo sulla contraffazione o sulla concorrenza sleale.
- La validità della procura speciale in cassazione non è esclusa, di per sé, dal fatto che la notificazione del ricorso avvenga via PEC, se la procura risulta regolarmente rilasciata e non ne sia contestata la conformità all'originale.
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