Cassazione Penale, Ordinanza n. 13688/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la sua istanza di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di due sentenze indicate nel provvedimento impugnato. Con un unico motivo, dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente valorizzato elementi indicativi dell'unicità del disegno criminoso, quali l'omogeneità delle violazioni penali e il comune fine di profitto. La Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato aveva invece esaminato gli argomenti difensivi e aveva valorizzato la distanza temporale dei fatti, la diversità delle modalità esecutive, la presenza di soggetti diversi e la riconducibilità delle condotte a una generica propensione delinquenziale a fini appropriativi e di lucro; ha inoltre richiamato il fatto che la coltivazione di stupefacenti non poteva essere collegata all'adesione successiva a un'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990, intervenuta dopo l'arresto e l'interruzione dell'attività. Il ricorrente, in sostanza, sollecitava una rivalutazione del merito e una diversa lettura delle prove circa l'esistenza di un originario programma criminoso unitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in un mero dissenso rispetto alla ricostruzione operata dal giudice dell'esecuzione e in una richiesta di nuova valutazione degli elementi di fatto, attività preclusa al giudice di legittimità. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
è richiamato come base della censura per violazione di legge proposta contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
delimita il controllo di legittimità al vizio di motivazione, circoscritto alla verifica della coerenza, dell'assenza di manifesta illogicità e della presenza di ragioni giuridicamente apprezzabili.
è citato solo per escludere che la successiva adesione all'associazione per delinquere potesse collegarsi alla precedente attività di coltivazione di stupefacenti ai fini del riconoscimento della continuazione.
è il riferimento implicito alla condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra reati presuppone la prova dell'originario disegno criminoso unitario; non è sufficiente la mera omogeneità delle condotte o la comune finalità di profitto.
- Ai fini della continuazione, rilievo decisivo assumono la distanza temporale tra i fatti, la diversità delle modalità esecutive, la presenza di concorrenti diversi e l'eventuale interruzione dell'attività criminosa.
- Il dubbio sull'esistenza dell'identico disegno criminoso non basta di per sé a imporre il riconoscimento della continuazione, quando gli elementi acquisiti non dimostrino positivamente l'unitarietà del programma illecito.
- In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione non può tradursi in una nuova valutazione del materiale fattuale o in una diversa lettura delle prove, ma è limitato alla verifica della presenza di argomentazioni logicamente apprezzabili e non manifestamente illogiche.
- Le doglianze che si limitano a contrapporre una lettura alternativa dei fatti già esaminati dal giudice di merito non integrano un vizio censurabile in cassazione e conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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