Sentenza del 08/04/2015 n. 6970 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di rettifica IVA per l’anno d’imposta 1996, emesso dopo il processo verbale della Guardia di Finanza di Terracina del 18 giugno 1999, per operazioni ritenute non fatturate o non contabilizzate. L’Agenzia ha contestato la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato l’accoglimento del ricorso della società, lamentando: (1) omessa motivazione sulle censure d’appello; (2) omessa pronuncia sulle questioni relative alla distinta sentenza in materia di imposte dirette, alla regolarità solo apparente della contabilità e all’utilizzo delle indagini bancarie; (3) violazione delle regole sull’accertamento IVA e sulle presunzioni bancarie, poiché la contribuente non avrebbe fornito una spiegazione analitica dei movimenti rilevati.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo: l’Agenzia non aveva formulato il necessario momento di sintesi sul fatto controverso, come richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. applicabile ratione temporis. Ha accolto il secondo motivo perché la CTR aveva omesso di esaminare specifiche censure d’appello, e il terzo perché, secondo la presunzione prevista per i dati dei conti bancari, spettava alla contribuente fornire una prova analitica della rilevanza non imponibile di ciascun movimento; le contestazioni generiche della società non erano sufficienti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinviato ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà esaminare tutti i motivi d’appello dell’Agenzia attenendosi al principio di diritto indicato e liquidare le spese del giudizio di Cassazione. Non vi è una decisione definitiva sul merito dell’accertamento: nel giudizio di legittimità prevale la posizione dell’Agenzia, ma la causa prosegue in rinvio.
Norme richiamate
La formulazione della censura, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5 deve contenere un "momento di sintesi" omologo del quesito di diritto, che costituisca un quid pluris rispetto all'illustrazione del motivo operata dalla parte ricorrente.
Per il ricorso soggetto ratione temporis all’art. 366-bis c.p.c., una censura di vizio motivazionale deve indicare in modo sintetico e chiaro il fatto controverso e le ragioni per cui la motivazione sarebbe carente o insufficiente. La sola esposizione estesa delle doglianze non soddisfa il requisito e comporta l’inammissibilità del motivo.
Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello - censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4 - è configurabile allorchè manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado.
La mancata risposta del giudice d’appello a una specifica censura proposta contro la decisione di primo grado integra omessa pronuncia. Non è sufficiente un richiamo generale alla motivazione di primo grado quando restano senza esame questioni d’appello puntualmente sollevate.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2
La presunzione, stabilita dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, secondo la quale i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dal successivo art. 54, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, può essere vinta dal contribuente solo qualora il medesimo offra la prova liberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili; a tal fine non è, peraltro, sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sui conti correnti, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero della loro estraneità alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale delle stesse.
I movimenti risultanti dai conti bancari possono essere utilizzati per la rettifica IVA e si presumono riferibili all’attività imponibile. Il contribuente supera la presunzione solo dimostrando, per ogni singolo movimento, che è già stato dichiarato oppure che è estraneo all’attività e non rileva fiscalmente; non basta una spiegazione generica o ipotetica.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
La presunzione, stabilita dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, secondo la quale i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dal successivo art. 54, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, può essere vinta dal contribuente solo qualora il medesimo offra la prova liberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili; a tal fine non è, peraltro, sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sui conti correnti, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero della loro estraneità alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale delle stesse.
L’art. 54 consente la rettifica IVA sulla base degli elementi bancari acquisiti secondo l’art. 51. In questa controversia, l’accertamento può fondarsi sulla presunzione relativa ai movimenti bancari, salvo prova liberatoria analitica del contribuente.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello - censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4 - è configurabile allorchè manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado.
L’omessa pronuncia del giudice d’appello è denunciabile in Cassazione ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. quando manca completamente l’esame di una censura ritualmente sottoposta al giudice.
La formulazione della censura, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5 deve contenere un "momento di sintesi" omologo del quesito di diritto, che costituisca un quid pluris rispetto all'illustrazione del motivo operata dalla parte ricorrente.
Per il motivo di ricorso fondato sul vizio di motivazione, la disposizione richiede un momento di sintesi autonomo e specifico, ulteriore rispetto alla descrizione delle ragioni della censura.
Massime di principio
- Quando il giudice d’appello non esamina una o più censure specifiche, ma si limita a richiamare la decisione di primo grado, può configurarsi omessa pronuncia; in Cassazione occorre individuare chiaramente le questioni rimaste senza risposta.
- In materia di accertamenti IVA fondati su indagini bancarie, il contribuente deve fornire una giustificazione documentata e analitica di ciascun movimento contestato, dimostrando che è già stato dichiarato o che è estraneo all’attività imponibile. Una spiegazione complessiva o generica non basta.
- La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sulla fondatezza dell’intero accertamento: il giudice di rinvio deve riesaminare le questioni indicate e applicare il principio di diritto stabilito dalla Cassazione.
- Per i ricorsi soggetti ratione temporis all’art. 366-bis c.p.c., il motivo relativo a omessa o insufficiente motivazione deve contenere uno specifico momento di sintesi; la sua mancanza può rendere il motivo inammissibile.
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