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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24058/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito con istanza di annullamento in ragione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Il reato contestato è quello previsto dall'art. 186 cod. strada, configurato come contravvenzione commessa in data 05/03/2017; il termine massimo di prescrizione, pari a cinque anni per la contravvenzione, è spirato. La Corte ha valutato inoltre l'ammissibilità del ricorso e la possibilità di applicare le cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ha escluso la pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo che non sia possibile constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. Si è inoltre rilevato che il ricorso non presenta profili di inammissibilità per manifesta infondatezza o per censure non deducibili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    Il reato di cui all'art. 186 è stato considerato come contravvenzione commessa il 05/03/2017; per le contravvenzioni il termine massimo di prescrizione applicabile al caso concreto è di cinque anni, che nel caso di specie è spirato determinando l'estinzione del reato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Applicata per rilevare e dichiarare cause di non punibilità emerse dopo l'instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione. Il comma 2 del medesimo articolo permette la pronuncia assolutoria di merito solo se dagli atti risulta con evidenza l'insussistenza del fatto; nel caso in esame tale condizione non ricorreva, per cui si è proceduto con l'annullamento senza rinvio per prescrizione anziché con assoluzione di merito.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di impugnazione, risulta che il termine di prescrizione del reato è spirato, il giudice d'appello o di legittimità deve rilevare d'ufficio l'intervenuta estinzione e può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per mancata punibilità.
  • L'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. consente di dichiarare cause di non punibilità emerse successivamente; tuttavia, la pronuncia di assoluzione di merito ai sensi del comma 2 richiede che dagli atti risulti con evidenza l'insussistenza del fatto-reato.
  • Prima di considerare estinto un reato per prescrizione occorre verificare con attenzione la data di commissione, gli eventuali atti interruttivi o sospensivi della prescrizione e la natura (contravvenzionale o delitto) del reato, poiché i termini variano.
  • La semplice inammissibilità formale del ricorso non impedisce che il giudice rilevi cause di non punibilità quando emergano fatti ostativi alla punibilità (es. prescrizione) e quando il ricorso non sia manifestamente infondato.
  • In situazioni simili, se non è possibile accertare con evidenza l'insussistenza del fatto, il rimedio corretto è la dichiarazione di estinzione per prescrizione e l'annullamento senza rinvio, piuttosto che un'assoluzione di merito.

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