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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31666/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

Una società aveva commissionato a un'altra la fornitura di un macchinario composto da stampi per vasetti e tappi. La fornitura era stata collaudata con esito negativo, era stato svolto un accertamento tecnico preventivo e, dopo una diffida ad adempiere rimasta senza esito, la committente aveva agito per la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. L'appaltatrice aveva proposto domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo prezzo. In primo grado le domande della committente erano state rigettate e la riconvenzionale accolta; in appello la somma riconosciuta alla fornitrice era stata solo ridotta, detraendo un importo per ritardo nella consegna e per un errore progettuale. In cassazione la committente ha dedotto, in sintesi: contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla scarsa importanza dell'inadempimento; omesso esame della mancata consegna della fornitura e violazione delle norme su adempimento, risoluzione e prova; omessa considerazione delle condizioni contrattuali di esigibilità del saldo prezzo; errata quantificazione del corrispettivo residuo per mancata detrazione dei costi di eliminazione dei vizi; omessa valutazione dei vizi di funzionamento ai fini del danno. La controparte ha resistito e, in via incidentale condizionata, ha contestato l'inclusione delle "specifiche tecniche aggiuntive" nel contenuto del contratto e la valutazione della condotta della committente.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso principale, ritenendo fondata la censura sulla motivazione relativa alla gravità/scarsa importanza dell'inadempimento: la sentenza impugnata era intrinsecamente contraddittoria perché, da un lato, dava atto della mancata consegna nei tempi concordati di una fornitura conforme e funzionante, e dall'altro negava la gravità dell'inadempimento richiamando un generico "contesto" e circostanze non coerentemente valorizzate. È stato quindi cassato il capo della decisione in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale; sono stati rigettati i primi due motivi del ricorso incidentale condizionato, e il terzo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve essere effettiva e non irriducibilmente contraddittoria; un vizio di questo tipo consente il sindacato di legittimità.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La carenza/contraddittorietà radicale della motivazione si traduce in vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 1455 c.c.

    La gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive è valutazione di merito, ma deve essere sorretta da motivazione coerente e non perplessa.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sull'inadempimento dell'obbligazione.

  • art. 1181 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di esatto adempimento/prestazione dovuta.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale base della domanda di risoluzione per inadempimento.

  • art. 1454 c.c.

    Richiamato in relazione alla diffida ad adempiere intimata dalla committente.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per censurare la valutazione delle prove e della c.t.u.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso principale per omessa pronuncia o mancato esame delle eccezioni in appello.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la ricostruzione del contenuto contrattuale e il momento di conclusione del contratto.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nel sesto motivo per la quantificazione del danno emergente.

Massime di principio

  • La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto è rimessa al giudice di merito, ma la relativa motivazione deve essere coerente, effettiva e logicamente compatibile con gli accertamenti in fatto compiuti.
  • È viziata la decisione che, da un lato, accerti la mancata esecuzione dell'obbligazione principale o la mancata realizzazione dello scopo contrattuale e, dall'altro, qualifichi lo stesso inadempimento come di scarsa importanza senza spiegare in modo non contraddittorio il percorso argomentativo.
  • Quando la motivazione fa leva su un generico "contesto" e su elementi eterogenei non chiaramente coordinati tra loro, essa non supera il controllo di legittimità se non consente di comprendere perché l'inadempimento, pur accertato, non sia ritenuto idoneo a giustificare la risoluzione.
  • Le censure sulla ricostruzione del contenuto del contratto e sulla valutazione delle risultanze istruttorie non possono essere accolte in cassazione se si risolvono in una mera contrapposizione dell'apprezzamento di parte rispetto alla motivazione del giudice di merito, quando quest'ultima sia logicamente congrua.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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