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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00834/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

Gli eredi di un lavoratore deceduto hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che, riformando il primo grado, aveva rigettato la domanda volta ad ottenere i benefici contributivi per esposizione ad amianto, dichiarando maturata la decadenza. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) violazione dell'art. 300 c.p.c. per mancata interruzione del processo dopo la dichiarazione di decesso della parte; 2) violazione degli artt. 325, 326 e 170 c.p.c. per avere il giudice di merito ritenuto inefficace, ai fini del termine breve per appellare, la notifica della sentenza eseguita alla parte presso il domicilio eletto senza espressa indicazione del procuratore destinatario; 3) e 4) violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 per avere applicato la decadenza a una domanda di integrazione pensionistica e per avere attribuito alla decadenza un effetto tombale, non limitato ai singoli ratei; 5) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. per mancata considerazione dell'art. 6 d.l. n. 103/1991.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la mera produzione in cancelleria di una memoria con certificato di morte non equivale alla dichiarazione dell'evento in udienza né alla sua notificazione alla controparte, come richiesto dall'art. 300 c.p.c. Ha respinto il secondo motivo, richiamando il principio per cui la notifica della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, deve essere chiaramente diretta al procuratore o eseguita presso di lui; la notifica alla sola parte, senza espressa menzione del difensore quale destinatario, non è idonea a far decorrere il termine breve, anche se eseguita presso una sede dell'Avvocatura pubblica. Ha inoltre rigettato i motivi terzo e quarto, affermando che il diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto è un diritto autonomo, soggetto a decadenza/prescrizione definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorrente dalla consapevolezza dell'esposizione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il mero vizio motivazionale se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 300 c.p.c.

    L'interruzione del processo per morte della parte richiede una dichiarazione dell'evento all'udienza o la sua notificazione alla controparte; il semplice deposito in cancelleria non è sufficiente.

  • artt. 325, 326 e 170 c.p.c.

    La notifica della sentenza, per far decorrere il termine breve di impugnazione, deve essere univocamente diretta al difensore o eseguita presso di lui; la notifica alla parte senza indicazione del procuratore non è idonea, anche se avvenuta presso la sede dell'Avvocatura.

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    La disciplina decadenziale opera anche rispetto alla domanda di maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, in quanto il diritto azionato è autonomo e la decadenza non si limita ai singoli ratei.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, in cassazione non è più deducibile il semplice vizio di motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 6 d.l. n. 103/1991

    La sentenza lo richiama solo come norma asseritamente trascurata nel quinto motivo, ma non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'interruzione del processo per morte della parte, la conoscenza dell'evento deve emergere secondo le forme processuali previste: il deposito in cancelleria di una memoria o di un certificato non sostituisce la dichiarazione all'udienza o la notificazione alla controparte.
  • La notifica della sentenza è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione solo se la relazione di notifica rende percepibile in modo univoco che l'atto è rivolto al procuratore della parte o alla parte presso il suo difensore; la sola indicazione del luogo o dell'ente presso cui la notifica avviene non basta.
  • Quando il diritto fatto valere in materia previdenziale ha natura autonoma, la decadenza o prescrizione opera sul diritto stesso e non solo sui ratei maturati, sicché l'effetto preclusivo è definitivo e non frazionato.
  • In cassazione, il vizio di motivazione è oggi censurabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non già per contestare genericamente la sufficienza o la logicità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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