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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39775/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per presunta assenza di correlazione tra la contestazione formale (pagamenti anteriori a febbraio 2014 non imputati) e la condanna anche per quei fatti dopo una diversa qualificazione; 2) violazione dell'art. 216, comma 3, l.f., per mancanza dell'elemento soggettivo (dolo specifico) del reato di bancarotta preferenziale: i pagamenti sarebbero stati fatti solo per permettere la prosecuzione dell'attività e non per ledere la par condicio creditorum; 3) indeterminatezza del capo b) relativo alla bancarotta semplice (genericità dell'imputazione); 4) violazione dell'art. 217, comma 2, l.f. per assenza dell'elemento oggettivo della bancarotta documentale, sostenendo che le scritture contabili si trovassero presso un locale indicato al curatore e quindi non sarebbero imputabili al ricorrente le mancate acquisizioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione sintetica: 1) il primo motivo è manifestamente infondato poiché la riqualificazione non ha alterato l'ammontare complessivo (circa 50.000 euro), ma solo la ripartizione e la natura delle somme, senza trasformazione radicale del fatto tale da pregiudicare la difesa; 2) il secondo motivo è aspecifico e infondato: i giudici di merito hanno accertato che sono rimasti insoddisfatti anche creditori privilegiati (Stato e lavoratori), perciò la lesione della par condicio si ritiene in re ipsa e non è provato un concreto e ragionevole intento di risanamento che escluda il dolo specifico; 3) il terzo motivo è generico perché il capo di imputazione indicava i libri e le scritture prescritti dalla legge e il triennio antecedente il fallimento, risultando sufficientemente chiaro e consentendo la difesa; 4) il quarto motivo è aspecifico: il ricorrente non ha consegnato tutte le scritture al curatore e la responsabilità della consegna grava sul fallito/amministratore/liquidatore, non sul curatore. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 521 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla presunta violazione per mancata correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto che la riqualificazione non abbia alterato essenzialmente il fatto e quindi non configuri violazione.

  • art. 522 c.p.p.

    Richiamato assieme all'art. 521; la Corte ha valutato che non si sia verificata una trasformazione radicale della fattispecie che pregiudichi la difesa.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto come limite dei motivi di ricorso; la Corte ha valutato i motivi entro i limiti procedurali e li ha ritenuti inammissibili o generici.

  • art. 216, comma 3, legge fallimentare (l.f.)

    Norma che richiede il dolo specifico per la bancarotta preferenziale; la Corte ha ritenuto che, quando creditori privilegiati risultano pretermessi e non sussiste una prospettiva ragionevole di risanamento, sussista il dolo di preferenza e non possa essere escluso con mere asserzioni difensive.

  • art. 217, comma 2, legge fallimentare (l.f.)

    Riguarda la bancarotta documentale; la Corte ha precisato che l'obbligo di consegna delle scritture contabili grava sul fallito/amministratore/liquidatore, non sul curatore, e la mancata consegna integra la responsabilità.

  • art. 33 legge fallimentare (l.f.)

    Richiamato in riferimento alla relazione del curatore; l'assenza di un preciso rilievo del curatore nella relazione non esonera il fallito dall'obbligo di consegna delle scritture.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. con modificazioni)

    Norma procedurale applicata al trattamento scritto del ricorso senza comparizione delle parti; qui richiamata per la regola di trattazione del ricorso.

  • art. 94 d.lgs. n. 150/22

    Richiamato per la continuità di applicazione della disciplina procedurale per i ricorsi proposti entro la data fissata; attiene alla procedura di trattazione senza udienza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità; applicata per imporre le spese e la sanzione pecuniaria (cassa delle ammende).

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come possibile riqualificazione della fattispecie in sede di merito; la questione è stata considerata ma non ha impedito la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La riqualificazione del fatto operata in giudizio non determina automaticamente vizio processuale: è ammissibile se non altera sostanzialmente l'oggetto del fatto in modo da pregiudicare la difesa.
  • Nel reato di bancarotta preferenziale (art. 216 l.f.) occorre provare il dolo specifico di voler favorire determinati creditori; però la semplice affermazione di voler salvare l'impresa non basta se non sussiste una prospettiva ragionevole e documentabile di risanamento, soprattutto se sono stati pretermessi creditori privilegiati (risultato lesivo 'in re ipsa').
  • Un capo di imputazione per bancarotta semplice è sufficientemente determinato se indica il tipo di scritture previste dalla legge e il periodo (in genere il triennio antecedente il fallimento), non è necessario un dettaglio eccessivo; la genericità deve essere tempestivamente contestata se esistente.
  • L'obbligo di conservare e consegnare le scritture contabili grava sul fallito/amministratore o liquidatore: l'asserita disponibilità dei documenti presso un luogo e la mancata verifica del curatore non esonera il debitore dalla responsabilità di mancata consegna.
  • I ricorsi in cassazione devono essere specifici e ben motivati: motivi aspecifici o generici sono frequentemente dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.

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