Cassazione Penale, Sentenza n. 39775/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per presunta assenza di correlazione tra la contestazione formale (pagamenti anteriori a febbraio 2014 non imputati) e la condanna anche per quei fatti dopo una diversa qualificazione; 2) violazione dell'art. 216, comma 3, l.f., per mancanza dell'elemento soggettivo (dolo specifico) del reato di bancarotta preferenziale: i pagamenti sarebbero stati fatti solo per permettere la prosecuzione dell'attività e non per ledere la par condicio creditorum; 3) indeterminatezza del capo b) relativo alla bancarotta semplice (genericità dell'imputazione); 4) violazione dell'art. 217, comma 2, l.f. per assenza dell'elemento oggettivo della bancarotta documentale, sostenendo che le scritture contabili si trovassero presso un locale indicato al curatore e quindi non sarebbero imputabili al ricorrente le mancate acquisizioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione sintetica: 1) il primo motivo è manifestamente infondato poiché la riqualificazione non ha alterato l'ammontare complessivo (circa 50.000 euro), ma solo la ripartizione e la natura delle somme, senza trasformazione radicale del fatto tale da pregiudicare la difesa; 2) il secondo motivo è aspecifico e infondato: i giudici di merito hanno accertato che sono rimasti insoddisfatti anche creditori privilegiati (Stato e lavoratori), perciò la lesione della par condicio si ritiene in re ipsa e non è provato un concreto e ragionevole intento di risanamento che escluda il dolo specifico; 3) il terzo motivo è generico perché il capo di imputazione indicava i libri e le scritture prescritti dalla legge e il triennio antecedente il fallimento, risultando sufficientemente chiaro e consentendo la difesa; 4) il quarto motivo è aspecifico: il ricorrente non ha consegnato tutte le scritture al curatore e la responsabilità della consegna grava sul fallito/amministratore/liquidatore, non sul curatore. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla presunta violazione per mancata correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto che la riqualificazione non abbia alterato essenzialmente il fatto e quindi non configuri violazione.
Richiamato assieme all'art. 521; la Corte ha valutato che non si sia verificata una trasformazione radicale della fattispecie che pregiudichi la difesa.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto come limite dei motivi di ricorso; la Corte ha valutato i motivi entro i limiti procedurali e li ha ritenuti inammissibili o generici.
art. 216, comma 3, legge fallimentare (l.f.)
Norma che richiede il dolo specifico per la bancarotta preferenziale; la Corte ha ritenuto che, quando creditori privilegiati risultano pretermessi e non sussiste una prospettiva ragionevole di risanamento, sussista il dolo di preferenza e non possa essere escluso con mere asserzioni difensive.
art. 217, comma 2, legge fallimentare (l.f.)
Riguarda la bancarotta documentale; la Corte ha precisato che l'obbligo di consegna delle scritture contabili grava sul fallito/amministratore/liquidatore, non sul curatore, e la mancata consegna integra la responsabilità.
art. 33 legge fallimentare (l.f.)
Richiamato in riferimento alla relazione del curatore; l'assenza di un preciso rilievo del curatore nella relazione non esonera il fallito dall'obbligo di consegna delle scritture.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. con modificazioni)
Norma procedurale applicata al trattamento scritto del ricorso senza comparizione delle parti; qui richiamata per la regola di trattazione del ricorso.
Richiamato per la continuità di applicazione della disciplina procedurale per i ricorsi proposti entro la data fissata; attiene alla procedura di trattazione senza udienza.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità; applicata per imporre le spese e la sanzione pecuniaria (cassa delle ammende).
Richiamato dal ricorrente come possibile riqualificazione della fattispecie in sede di merito; la questione è stata considerata ma non ha impedito la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto operata in giudizio non determina automaticamente vizio processuale: è ammissibile se non altera sostanzialmente l'oggetto del fatto in modo da pregiudicare la difesa.
- Nel reato di bancarotta preferenziale (art. 216 l.f.) occorre provare il dolo specifico di voler favorire determinati creditori; però la semplice affermazione di voler salvare l'impresa non basta se non sussiste una prospettiva ragionevole e documentabile di risanamento, soprattutto se sono stati pretermessi creditori privilegiati (risultato lesivo 'in re ipsa').
- Un capo di imputazione per bancarotta semplice è sufficientemente determinato se indica il tipo di scritture previste dalla legge e il periodo (in genere il triennio antecedente il fallimento), non è necessario un dettaglio eccessivo; la genericità deve essere tempestivamente contestata se esistente.
- L'obbligo di conservare e consegnare le scritture contabili grava sul fallito/amministratore o liquidatore: l'asserita disponibilità dei documenti presso un luogo e la mancata verifica del curatore non esonera il debitore dalla responsabilità di mancata consegna.
- I ricorsi in cassazione devono essere specifici e ben motivati: motivi aspecifici o generici sono frequentemente dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.
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