Cassazione Civile, Ordinanza n. 29489/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La curatela del fallimento di una società in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva ammesso il credito di una banca in privilegio ipotecario per una rilevante somma e in chirografo per il residuo. La vicenda nasce da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto dalla banca e opposto dalla società poi fallita; il giudizio di opposizione era stato definito in primo grado con sentenza dichiarativa di estinzione del processo, successivamente appellata, ma l’appello non era stato riassunto dalla curatela dopo il fallimento. Il Tribunale ha ritenuto che, per effetto di tale mancata riassunzione e del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, il decreto ingiuntivo avesse acquistato efficacia definitiva ex art. 653 c.p.c. e fosse quindi opponibile al fallimento, con conseguente ammissione del credito e dell’ipoteca giudiziale. La curatela ha censurato tale ricostruzione con sei motivi: violazione delle norme fallimentari e processuali per avere il Tribunale assimilato il decreto ingiuntivo opposto a una sentenza non impugnabile e per avere ritenuto ammissibile il credito con riserva; omesso esame di fatti decisivi relativi a provvedimenti della Corte d’appello; violazione delle norme su accertamento del passivo, estinzione del processo e formazione del giudicato; erronea esclusione dell’art. 1306 c.c.; violazione delle norme sull’esecutorietà del decreto ingiuntivo; e nullità per incompatibilità del giudice delegato componente del collegio in opposizione allo stato passivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità mosse dalla banca, ma ha accolto il ricorso limitatamente ai motivi secondo, terzo e quinto, ritenendoli fondati perché il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, quando interviene il fallimento del debitore nelle more dell’opposizione, non è equiparabile a una sentenza non passata in giudicato, non è opponibile alla massa e non può fondare né l’efficacia definitiva del credito né l’ipoteca giudiziale iscritta in forza della sua esecutorietà provvisoria. Ha invece dichiarato inammissibili il primo motivo, per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi, il quarto motivo, per difetto di autosufficienza e comunque di attacco alla ratio, e l’ultimo motivo, perché l’incompatibilità del giudice delegato non determina nullità deducibile in impugnazione ma va fatta valere mediante ricusazione nei modi e nei termini di legge. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di insinuazione al passivo attenendosi al principio per cui il decreto ingiuntivo non definitivo resta inefficace verso il fallimento e la domanda di credito va fatta valere in sede concorsuale.
Norme richiamate
art. 96, comma 3, n. 3, legge fallimentare
richiamato dalla ricorrente per contestare l’ammissione con riserva del credito; la Corte non fonda su tale norma la decisione, ma ne esclude la decisività rispetto alla ratio del decreto impugnato.
invocato per contestare l’efficacia del decreto ingiuntivo; la Corte ribadisce che il decreto non definitivo non è equiparabile a sentenza passata in giudicato e non produce effetti verso il fallimento.
la Corte afferma che opera solo nell’ambito del procedimento monitorio che conserva efficacia; non si applica quando sopravviene il fallimento del debitore nelle more dell’opposizione.
il credito verso il fallimento deve essere accertato secondo la procedura concorsuale; il decreto ingiuntivo non definitivo non è opponibile alla massa.
richiamato nel senso che l’accertamento del credito deve avvenire nel passivo, non tramite il decreto ingiuntivo pendente di opposizione.
richiamato tra le norme violate nei motivi relativi all’insinuazione e opposizione allo stato passivo.
art. 307, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la questione dell’estinzione del processo di opposizione e dei suoi effetti sul giudizio successivo.
richiamato nella censura sulla disciplina dell’estinzione del processo d’appello.
richiamato in relazione all’esecutorietà del decreto ingiuntivo e ai suoi effetti conseguenti.
invocato dalla ricorrente per sostenere l’opponibilità di una sentenza resa tra altri soggetti; il motivo è dichiarato inammissibile perché non chiarisce il provvedimento cui la norma dovrebbe applicarsi.
art. 99, comma 10, legge fallimentare
invocato per dedurre la nullità del collegio in ragione della presenza del giudice delegato; la Corte esclude che ciò integri nullità deducibile in impugnazione.
richiamato sulla dedotta nullità per vizio di costituzione del giudice; la Corte ritiene che il vizio, salvo interesse diretto, sia deducibile solo con ricusazione.
richiamato per le forme e i termini della ricusazione del giudice in caso di incompatibilità.
utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo concernente l’incompatibilità del giudice delegato, essendo la soluzione conforme a giurisprudenza consolidata.
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato come parametro di coerenza della disciplina dell’incompatibilità con il giusto processo.
art. 6, par. 1, CEDU
richiamato quale fondamento convenzionale del principio del giusto processo in tema di incompatibilità del giudice.
Massime di principio
- Se il fallimento del debitore sopravviene mentre è pendente l’opposizione a decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio di opposizione: il creditore deve far valere il proprio credito nel passivo fallimentare.
- Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non è equiparabile a una sentenza non passata in giudicato pronunciata nel contraddittorio delle parti e resta inefficace nei confronti della massa fallimentare finché non intervenga una decisione definitiva nel contesto processuale rilevante.
- L’art. 653 c.p.c. non può essere invocato per conservare efficacia, verso il fallimento, di atti esecutivi compiuti in forza di un decreto ingiuntivo divenuto inefficace per sopravvenuto fallimento.
- L’ipoteca giudiziale iscritta in forza della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo non è opponibile al fallimento se il decreto non ha acquistato efficacia definitiva prima dell’apertura della procedura concorsuale.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata, limitandosi a contestarne argomentazioni accessorie.
- La dedotta incompatibilità del giudice delegato che partecipi al collegio dell’opposizione allo stato passivo non determina, di regola, nullità deducibile in impugnazione, ma va fatta valere tempestivamente con ricusazione, salvo casi di interesse proprio e diretto nella causa.
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