Cassazione Civile, Ordinanza n. 26559/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di tre cartelle di pagamento emesse a seguito di iscrizione a ruolo per imposte di registro e INVIM dovute dalla contribuente. La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado favorevole alla contribuente, aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo ritenendo non provata la data di notifica delle cartelle; da ciò aveva desunto l'impossibilità di verificare il rispetto del termine di 60 giorni per proporre ricorso ex art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, rilevando d'ufficio l'inammissibilità ai sensi dell'art. 22, comma 2. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo: che l'art. 22, comma 2, riguarda solo l'inammissibilità per tardiva costituzione in giudizio e non quella per tardiva proposizione del ricorso; che la questione della tempestività del ricorso era stata implicitamente superata dalla pronuncia di merito di primo grado; che la CTR non poteva rilevare d'ufficio una questione non dedotta dall'Agenzia; e che, in ogni caso, ove la questione fosse stata posta, avrebbe potuto produrre la documentazione sulla notifica già in primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la questione della tempestività del ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio perché attiene a una decadenza sottratta alla disponibilità delle parti; tuttavia, quando la tempestività dipende dalla data di notificazione dell'atto impugnato e vi siano contestazioni o incertezza sulla documentazione prodotta, il giudice tributario non può limitarsi a dichiarare l'inammissibilità, ma deve ordinare l'esibizione degli originali degli atti e documenti rilevanti, oppure concedere termine per il deposito dell'atto impugnato. Poiché la CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso senza attivare tali poteri istruttori/doveri di integrazione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1
il termine per proporre il ricorso tributario decorre dalla notificazione dell'atto impugnato ed è un termine perentorio di decadenza, rilevabile anche d'ufficio.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 2
la norma non viene letta come sanzione applicabile alla sola tardiva proposizione del ricorso, ma la CTR l'aveva impropriamente richiamata per dichiarare l'inammissibilità in relazione alla mancata prova della notificazione.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4
l'obbligo di produrre l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, non è assistito da una sanzione automatica di inammissibilità quando la mancata produzione impedisca di verificare la tempestività del ricorso.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5
in presenza di contestazioni sulla documentazione prodotta, il giudice tributario deve ordinare l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti contestati; questo potere/dovere vale anche quando la questione sia sollevata d'ufficio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel processo tributario la tempestività del ricorso introduttivo, in quanto legata a un termine di decadenza, è rilevabile d'ufficio dal giudice anche se non eccepita dalla controparte.
- La mancata produzione dell'atto impugnato o della documentazione sulla notificazione non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso se la normativa processuale consente di accertare comunque la regolarità sostanziale e il rispetto del termine.
- Quando la data di notifica dell'atto impugnato è decisiva per verificare la tempestività del ricorso e vi sia incertezza o contestazione sulla documentazione, il giudice deve attivare i poteri istruttori previsti dal processo tributario, ordinando l'esibizione degli originali o concedendo termine per integrare il deposito.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di prova della notificazione dell'atto impugnato è illegittima se il giudice non ha previamente consentito al ricorrente di produrre o esibire la documentazione necessaria per verificare la tempestività.
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