Cassazione Civile, Ordinanza n. 24262/2025 del 31/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale relativa alla TIA per gli anni 2005 e 2006, articolando quattro motivi. La società controparte si era costituita con controricorso, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o comunque rigettato. Nel corso del giudizio di legittimità è però intervenuta la rinuncia al ricorso, depositata con indicazione delle spese compensate, ed è stata prestata l’accettazione della controricorrente.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso con accettazione della controparte e, applicando l’art. 391 c.p.c., ha dichiarato l’estinzione del processo. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese dell’intero giudizio. Ha escluso, infine, l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo tale previsione di natura eccezionale e non estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica all’estinzione del processo per rinuncia; la disposizione ha natura eccezionale e non è estensibile oltre i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte costituita determina l’estinzione del processo.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di rinuncia al ricorso con accettazione della controparte, secondo quanto statuito nella decisione.
- La previsione dell’ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata analogicamente o estesa ai casi non espressamente previsti dalla legge.
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