Cassazione Civile, Ordinanza n. 25500/2021 del 21/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto dal tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio cliente per il pagamento del compenso dovuto per l’attività difensiva svolta in un giudizio civile, poi riunito con un altro procedimento. Il cliente proponeva opposizione sostenendo, da un lato, di non avere conferito alcun mandato per il giudizio riunito e, dall’altro, che per il primo processo l’incarico si era esaurito quando la causa era stata assegnata a sentenza, sicché non sarebbero stati dovuti compensi per le attività successive. Dopo vicende di merito e una precedente cassazione, la Corte d’appello di rinvio confermava in sostanza il diritto del difensore agli onorari, ritenendo che la riunione non avesse ampliato il mandato al secondo giudizio, ma che il professionista avesse comunque svolto attività procuratoria e istruttoria nel procedimento per il quale era stato incaricato fino alla rinuncia al mandato. Il ricorrente censurava tale decisione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del giudicato di legittimità formatosi sulla precedente cassazione; 2) violazione dell’art. 132 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per non avere la Corte chiarito quali attività successive alla riunione riguardassero il giudizio originario e quali, invece, il giudizio riunito affidato ad altri difensori; 3) violazione degli artt. 1710 c.c. e 274 c.p.c., sostenendo che la riunione era intervenuta quando la causa era già stata decisa e poi rimessa in istruttoria solo per chiarimenti, per cui la trattazione successiva sarebbe stata riferibile solo all’altro procedimento, autonomo e distinto; 4) violazione della normativa sui compensi professionali, per avere liquidato le spese di appello con parametri sopravvenuti a un giudizio già definito da tempo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo, rigettato il primo e dichiarato assorbito il quarto. Ha ritenuto corretto il principio secondo cui la rimessione in istruttoria e la riunione dei giudizi non fanno automaticamente cessare il diritto del difensore agli onorari per le attività effettivamente svolte in esecuzione del mandato, compresa l’attività procuratoria nelle udienze successive, salvo le udienze di mero rinvio. Tuttavia ha ravvisato un vizio nella motivazione/accertamento della Corte di merito nella parte in cui non aveva verificato se le attività istruttorie e la partecipazione alle prove fossero state rese nel giudizio per il quale il mandato era stato conferito oppure nel diverso giudizio riunito, rispetto al quale il mandato non risultava conferito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla precedente decisione di cassazione e non può disattenderli; la censura è infondata se la sentenza di rinvio si è pronunciata sulle questioni effettivamente devolute
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
è denunciabile il vizio di motivazione apparente o l’omesso esame di un fatto decisivo quando la sentenza non consenta di comprendere l’iter logico decisorio
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
consente la censura per nullità della sentenza o del procedimento
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
consente la censura per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
richiamato dal ricorrente in tema di diligenza del mandatario/professionista nella gestione dell’incarico
la riunione dei procedimenti non elimina l’autonomia delle cause riunite ai fini della valutazione delle attività compiute e dei relativi compensi
richiamata dal ricorrente in tema di liquidazione dei compensi professionali sulla base della disciplina applicabile ratione temporis
voce n. 16, parte II della tabella allegata
gli onorari per la partecipazione alle udienze sono dovuti, salvo che per le udienze di mero rinvio
richiamato dal ricorrente per contestare la liquidazione delle spese secondo parametri non applicabili al grado già esaurito
ritenuto dal ricorrente erroneamente applicato alla liquidazione delle spese di appello per un giudizio già definito in epoca anteriore
Massime di principio
- Il giudice di rinvio deve rispettare il principio di diritto fissato dalla precedente sentenza di cassazione, ma la censura è infondata se la decisione di rinvio si è effettivamente pronunciata sulle questioni rimesse al suo esame.
- La riunione di giudizi non comporta di per sé l’estensione automatica del mandato professionale al procedimento riunito; ai fini del compenso occorre verificare con precisione a quale giudizio siano riferibili le singole attività svolte dall’avvocato.
- Il diritto al compenso per l’attività difensiva non cessa automaticamente con l’assegnazione della causa a sentenza, se il processo viene riaperto o rimesso in istruttoria e il difensore svolge ulteriori attività in esecuzione del mandato.
- Per riconoscere gli onorari relativi all’attività istruttoria non basta la mera partecipazione alle udienze: è necessario accertare che le prove o gli atti istruttori siano stati effettivamente svolti nel giudizio per il quale il mandato era stato conferito.
- In tema di liquidazione delle spese e dei compensi professionali, occorre applicare la disciplina temporale pertinente al grado di giudizio e al periodo in cui l’attività si è svolta.
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