Cassazione Penale, Sentenza n. 9381/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per appropriazione indebita aggravata (art. 646 c.p.). Quattro motivi: 1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., e art. 192 c.p.p. per travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione, con particolare censura per l'omesso esame delle dichiarazioni dei testi della difesa (Sonia Esposito, Grazia Sorrentino, Vincenza Gargiulo) ritenute decisive per la credibilità della parte civile e per l'accertamento della conoscenza del patto di quota lite e dell'accredito delle somme; 2) violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 646 c.p., per mancanza del presupposto oggettivo e soggettivo del reato (asserito disconoscimento da parte di Ferraro dell'incarico e delle procure, scelta libera nel firmare, assenza di raggiro); 3) vizio di motivazione in ordine a qualificazione giuridica, importi contestati e elemento soggettivo (contestata entita' delle somme attribuite, cointestazione conto e firme congiunte che avrebbero impedito la disponibilita' unilaterale); 4) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 609, comma 2 c.p.p. per mancata immediata restituzione della somma sequestrata di euro 41.122,56.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha constatato l'omesso esame, da parte del giudice di merito, delle dichiarazioni dei testi della difesa che erano rilevanti e favorevoli al ricorrente (incidendo sulla credibilita' della parte civile e sulla qualificazione giuridica dei fatti). Per tale ragione la sentenza impugnata e' stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che dovra' valutare l'incidenza delle dichiarazioni omesse sul quadro probatorio. Le ulteriori censure relative a qualificazione del fatto e quantificazione delle somme (secondo e terzo motivo) sono state assorbite dalla decisivita' della prima censura. Il quarto motivo e' stato dichiarato inammissibile perche' verte su una presunta nullita' emendabile in sede di esecuzione.
Norme richiamate
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; usata dalla difesa per inquadrare censure di vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione di norme processuali. La Cassazione valuta qui la rilevanza di omessa motivazione o omissione di esame di prove testimoniali ai sensi delle lettere indicate.
Norma richiamata in relazione alla valutazione probatoria; alla luce della sentenza la mancata valutazione o l'omessa valutazione di testimonianze decisive integra motivo rilevante di cassazione.
Dispone il reato di appropriazione indebita. Nel ricorso si censurava la mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato (assenza di disponibilita' o volontà appropriativa), ma la Cassazione ha rimesso la verifica al giudice di merito dopo aver disposto il rinvio per l'omesso esame delle prove favorevoli alla difesa.
Norma richiamata in relazione al dissequestro e alla restituzione di somme sequestrate. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché la presunta nullita' lamentata e' sanabile in sede di esecuzione e non integra motivo di cassazione rilevante ai sensi della specifica lettera invocata.
Massime di principio
- Se il giudice di merito omette di valutare dichiarazioni testimoniali favorevoli e rilevanti ai fini della decisione, la Cassazione può annullare la sentenza e rinviare per un nuovo esame: l'omessa valutazione di prove decisive è motivo fondato di cassazione.
- Nei casi di contestazione di appropriazione indebita la valutazione dell'elemento soggettivo (dolo di appropriazione) e dell'elemento oggettivo (possesso/disponibilità delle somme) deve essere espressa e motivata; prove che dimostrino conoscenza o autorizzazione del cliente (es. patto di quota lite, procure, documenti bancari) sono centrali per la qualificazione del fatto.
- Contraddizioni apparenti nella motivazione (es.: riconoscere la validità parziale di un accordo e al contempo ritenere che il cliente non ne fosse a conoscenza) richiedono chiarimenti motivazionali: la Corte di legittimità può rinviare se la motivazione non è coerente o non valuta aspetti decisivi.
- Questioni processuali relative a dissequestro o nullità emendabili possono risultare inammissibili in cassazione se la norma impugnata riguarda nullità rilevabili d'ufficio ma sanabili in sede di esecuzione; in tali casi conviene agire già nella fase esecutiva per ottenere ristoro.
- In difesa in procedimenti per appropriazione indebita è importante documentare e far valutare in atti e con testimoni il consenso, la conoscenza del patto e la disponibilità delle somme (esibizione procure notarili, estratti conto, testimonianze di collaboratori dello studio) perché omissioni valutative sul punto possono determinare annullamento della sentenza di condanna.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9213/2025 del 06/03/2025
- Sentenza penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9214/2025 del 06/03/2025
- Sentenza penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9215/2025 del 06/03/2025
- Sentenza penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9216/2025 del 06/03/2025
- Sentenza penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9217/2025 del 06/03/2025
- Sentenza penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9218/2025 del 06/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →