Cassazione Civile, Sentenza n. 19505/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Axed S.p.A. aveva impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, riformando il Tribunale di Latina, aveva dichiarato sussistente tra Cristiana Izzi e Axed un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 24/09/2007 (ritenendo illegittimi i contratti a progetto) e aveva condannato Axed al risarcimento del danno (retribuzioni maturate dalla data di messa in mora fino alla pronuncia, con interessi e rivalutazione) nonché, in solido con Advice/McJack, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Axed aveva proposto ricorso per cassazione con sei motivi; Izzi ha resistito con controricorso e McJack ha depositato controricorso in adesione; successivamente Axed ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha rilevato la regolarità della rinuncia al ricorso presentata da Axed e l'accettazione della stessa da parte delle altre parti; ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità e ha disposto la compensazione delle spese di lite, prendendo altresì atto della mancata sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002. In sostanza il ricorso è stato ritirato e non è stata pronunciata una decisione di merito sulla pronuncia impugnata, che resta efficace nei suoi effetti.
Norme richiamate
richiamata in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; il P.G. ha depositato conclusioni alla luce della rinuncia intervenuta
art. 13, comma 1‑quater d.P.R. 115/2002
valutata in ordine alla non sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha preso atto che non è dovuto
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione, se regolare e accettata dalle altre parti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza pronuncia sul merito della questione impugnata.
- La rinuncia può essere concordata con compensazione delle spese processuali; in tal caso il giudice dichiara estinto il processo e dispone la compensazione richiesta dalle parti.
- La rinuncia del ricorrente non modifica la decisione impugnata: la sentenza o la pronuncia di grado inferiore resta efficace e definitiva nei suoi effetti sostanziali salvo eventuali ulteriori rimedi non esercitati.
- In presenza di più parti (es. chiamate in causa o terzi aderenti), l'adesione o l'accettazione della rinuncia da parte di esse consolida l'effetto estintivo; una parte che abbia depositato controricorso può comunque accettare la rinuncia e concordare la compensazione delle spese.
- Il giudice verifica la regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione; se sussistono requisiti formali la Corte dichiara l'estinzione, evitando di entrare nel merito.
- Occorre valutare anche le implicazioni economiche e processuali prima di rinunciare (per esempio effetti sulle spese e sulle eventuali esecuzioni), ma la rinuncia resta uno strumento efficace per porre fine al contendere senza pronuncia di merito.
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