Cassazione Civile, Ordinanza n. 33442/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società era destinataria di un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria richiedeva l’imposta proporzionale di registro al 3% sul decreto di omologa di un concordato fallimentare con terzo assuntore relativo a un fallimento, ritenendo che l’atto producesse effetti immediatamente traslativi dei beni fallimentari e che la base imponibile comprendesse anche l’ammontare del debito accollato. La società ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato la pretesa fiscale, articolando cinque motivi: (1) difetto di motivazione dell’avviso per violazione delle norme sul procedimento e sull’atto amministrativo; (2) erronea sussunzione del decreto nell’art. 8, lett. a), della tariffa del TUR, sostenendo che tale norma riguarderebbe solo trasferimenti o costituzioni di diritti reali su immobili, autoveicoli o unità da diporto; (3) violazione dell’art. 8, lett. g), assumendo che la sentenza di omologa dovesse ricondursi alla previsione residuale degli atti di omologazione e che non fosse legittima una distinzione tra omologazioni in base agli effetti; (4) violazione dell’art. 9 della tariffa in combinato con l’art. 21, comma 2, TUR, contestando l’applicazione dell’imposta proporzionale sull’atto; (5) violazione dell’art. 21, comma 3, TUR, deducendo che l’accollo del debito collegato al trasferimento non poteva essere assoggettato a imposta e non costituiva capacità contributiva autonoma.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo sulla motivazione dell’avviso, perché il ricorso non riportava specificamente il contenuto dell’atto impositivo e, comunque, l’avviso era sufficientemente motivato in quanto indicava la pretesa fiscale, il provvedimento giudiziario richiamato e il criterio di calcolo. Ha inoltre respinto i motivi secondo, terzo e quarto, confermando che il decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore va tassato in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8, lett. a), della tariffa, per gli effetti immediatamente traslativi del trasferimento dei beni e dei diritti fallimentari. Tuttavia ha accolto nei limiti il quinto motivo, precisando che il contestuale accollo dei debiti, essendo collegato e contestuale al trasferimento, è escluso da autonoma tassazione ai sensi dell’art. 21, comma 3, TUR; perciò ha cassato la decisione impugnata nella parte relativa alla base imponibile e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per il riesame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge per i motivi di ricorso
il ricorso per cassazione deve rispettare l’autosufficienza e la specificità, soprattutto quando si censura la motivazione di un atto amministrativo
richiamato nel motivo sul difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione
richiamato nel motivo sul difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione
art. 8, lett. a), Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986
si applica al decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore quando il provvedimento produce effetti immediatamente traslativi di beni e diritti fallimentari
art. 8, lett. g), Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986
la previsione degli atti di omologazione ha valore residuale e non assorbe i casi in cui l’omologazione realizza autonomi effetti traslativi
art. 9 Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986
richiamato dal ricorrente per contestare la tassazione proporzionale, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
art. 21, comma 2, d.P.R. 131/1986
la norma è evocata per la connessione tra più disposizioni nell’atto, ma la Corte precisa che il riferimento riguarda negozi o provvedimenti, non meri vincoli obbligatori
art. 21, comma 3, d.P.R. 131/1986
"Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni"
l’accollo del debito collegato e contestuale al trasferimento dei beni fallimentari è escluso dalla tassazione autonoma
richiamato come principio generale che ancora l’imposizione di registro agli effetti dell’atto piuttosto che al titolo
art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986
è richiamato nel quadro dell’obbligo di allegazione e di riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati
art. 43, comma 2, d.P.R. 131/1986
viene esclusa la qualificazione dell’assunzione dei debiti come prezzo dei beni ceduti
art. 124 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
il concordato fallimentare è considerato come procedura la cui omologazione produce effetti legali, non derivanti da autonomia contrattuale
richiamato per analogia rispetto all’accollo cumulativo ex lege e alla tassazione degli effetti collegati
richiamato solo in prospettiva storica come testo previgente speculare
Massime di principio
- Nel processo tributario, chi deduce il difetto di motivazione di un avviso deve indicare in modo specifico e autosufficiente il contenuto dell’atto impugnato; in mancanza, la censura è inammissibile.
- L’avviso di liquidazione in materia di imposta di registro è sufficientemente motivato se consente di individuare il provvedimento tassato, le parti, il criterio di calcolo e i presupposti essenziali della pretesa, senza necessità di riprodurre analiticamente tutti gli elementi fattuali se il contribuente è posto in grado di difendersi.
- Ai fini dell’imposta di registro, la tassazione si collega agli effetti giuridici dell’atto o del provvedimento e non al solo nomen iuris: un atto di omologazione può essere tassato in misura proporzionale quando produce effetti immediatamente traslativi.
- Nell’omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore, il trasferimento dei beni e dei diritti fallimentari è imponibile in via proporzionale, mentre il contestuale accollo dei debiti collegato a tale trasferimento non forma autonoma base imponibile e resta escluso da imposta.
- Quando una disposizione fiscale riguarda atti o provvedimenti collegati tra loro, occorre distinguere tra il negozio/provvedimento produttivo di effetti traslativi e i meri vincoli obbligatori accessori, che non integrano di per sé autonoma capacità contributiva.
- Il criterio nominalistico degli atti di omologazione opera solo in via residuale e non può essere invocato per sottrarre a tassazione proporzionale un provvedimento di omologa che realizzi effetti traslativi propri.
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