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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40019/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, confermando la responsabilità e riducendo la pena a anni uno e mesi quattro di reclusione, con attenuanti generiche già riconosciute in equivalenza alla recidiva reiterata. Il ricorso articolava due censure: con il primo motivo si lamentava vizio di motivazione sulla applicazione della recidiva; con il secondo motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva contestata. La Corte ha ritenuto che la motivazione sulla recidiva fosse congrua, perché fondata su precedenti penali numerosi e specifici, e che la richiesta di prevalenza fosse comunque preclusa dal divieto legislativo di cui all'art. 69, comma 4, c.p. in presenza di recidiva reiterata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata l'applicazione della recidiva, valorizzando i numerosi precedenti penali dell'imputato, anche specifici, come indice di maggiore pericolosità. Ha inoltre escluso la possibilità di far prevalere le circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata per effetto del divieto stabilito dall'art. 69, comma 4, c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 291-bis, comma 1, d.P.R. 43/1973

    Norma incriminatrice contestata nel giudizio di merito, relativa alla detenzione di tabacchi lavorati esteri di contrabbando.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva, anche reiterata, va valutata in concreto quanto alla sua effettiva indicatività di maggiore riprovevolezza e pericolosità; la contestazione è necessaria, ma il giudice deve apprezzarne l'effettiva rilevanza sulla base dei precedenti e delle caratteristiche della devianza.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    Prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, rendendo inammissibile la richiesta difensiva in tal senso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • S.U. n. 35738 del 27/05/2010, Calibè

    Richiamata come arresto di principio sulla recidiva: obbligo di contestazione da parte del pubblico ministero e necessità di una verifica in concreto della sua significatività, salvo il regime particolare della recidiva reiterata allora vigente.

  • Corte cost. n. 185 del 2015

    Richiamata incidentalmente per il quadro normativo della recidiva reiterata, senza che nel testo siano ulteriormente esplicitati effetti decisivi sul caso concreto.

Massime di principio

  • La recidiva non può essere applicata in modo meramente formale sulla base della sola esistenza di precedenti penali: il giudice deve verificare se essi esprimano concretamente maggiore riprovevolezza e pericolosità del reo, tenendo conto della natura dei reati, della loro omogeneità, della distanza temporale e di ogni altro indice personalizzante rilevante.
  • Quando la recidiva è reiterata e la legge prevede il relativo divieto, le circostanze attenuanti generiche non possono essere dichiarate prevalenti su di essa.
  • La motivazione sull'applicazione della recidiva è adeguata se dà conto, con riferimento ai precedenti penali specifici e al profilo di pericolosità, delle ragioni per cui l'aggravante è ritenuta concretamente significativa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo i limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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