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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35316/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 7 ottobre 2025 della Corte d’appello di Palermo, che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione per la vendita di prodotti recanti un marchio contraffatto. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, sostenendo che la contraffazione fosse grossolana e che la falsità dei prodotti fosse stata ritenuta senza perizia merceologica. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena, contestando il trattamento sanzionatorio relativo al reato continuato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico perché non si confrontava con l’accertamento del tecnico ausiliario, che aveva visionato i prodotti sequestrati, ne aveva accertato la falsità e aveva consegnato ai verbalizzanti la documentazione relativa al deposito del marchio e all’esclusività del suo utilizzo. La valutazione del testimone qualificato, fondata su fatti direttamente percepiti e inerenti alla sua specifica attività, non è un apprezzamento personale vietato; inoltre, la grossolanità della contraffazione non esclude il delitto contestato in presenza della detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto. Il secondo motivo è inammissibile: il giudice di primo grado aveva giustificato l’aumento di pena, pari al minimo, e aveva distinto e motivato gli aumenti per i reati satellite secondo i criteri richiesti per il reato continuato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 194 c.p.p.

    il divieto di apprezzamenti personali, previsto dall'art. 194 cod. proc. pen., non opera qualora il testimone è persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacchè, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto

    Il divieto di apprezzamenti personali del testimone non impedisce la valutazione di quanto riferito da un testimone particolarmente qualificato, quando l’apprezzamento è inscindibile da fatti percepiti direttamente e attinenti alla sua specifica attività.

Massime di principio

  • La valutazione tecnica resa da un testimone particolarmente qualificato non è vietata come apprezzamento personale quando riguarda fatti percepiti direttamente e inerenti alla sua abituale e specifica attività, e l’apprezzamento è inscindibile da tali fatti.
  • La detenzione per la vendita di prodotti recanti un marchio contraffatto integra il delitto contestato anche se la contraffazione è grossolana.
  • Nel reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave e la pena base, nonché calcolare e motivare separatamente l’aumento per ciascun reato satellite; la motivazione può ritenersi adeguata quando tali aumenti sono distintamente giustificati.

Come è indicizzato

RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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