Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35910/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione da parte di Riscossione Sicilia della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.3561/3/14 che aveva accolto l'appello del contribuente avverso l'estratto di ruolo dell'11/7/2012 e le conseguenti cartelle di pagamento. La ricorrente deduceva, in particolare, che l'estratto di ruolo non fosse impugnabile (art.19 d.lgs. n.546/1992) e che la declaratoria di incostituzionalità (sentenza Corte costituzionale n.366/2007) non potesse retroagire a invalidare notifiche effettuate prima del pronunciamento; contestava altresì che il giudice non avesse esaminato il "fatto decisivo" della regolare notifica secondo la normativa allora vigente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Riscossione Sicilia. Ha ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo quando il contribuente sia venuto a conoscenza delle cartelle solo tramite esso e le cartelle/ruolo non siano mai state notificate, in linea con l'orientamento delle Sezioni Unite (n.19704/2015). Ha inoltre affermato che la sentenza di incostituzionalità (Corte cost. n.366/2007) produce effetti retroattivi nei rapporti non definitivamente esauriti "sub judice", sicché la notificazione effettuata secondo norme poi dichiarate incostituzionali può essere dichiarata nulla se la sua validità è ancora oggetto di sindacato. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile perché il fatto della notifica era già stato esaminato e valutato dal giudice di merito. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 5.300,00 oltre oneri.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546

    La Corte ha ritenuto che, pur essendo l'elencazione contenuta nell'art.19 tassativa, l'estratto di ruolo può essere impugnato autonomamente quando il ruolo e la cartella non siano mai stati notificati e il contribuente ne abbia avuto conoscenza tramite l'estratto, alla luce dell'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite (n.19704/2015) e di una lettura costituzionalmente orientata del comma 3.

  • art. 100 cod. proc. civ.

    Richiamato rispetto all'interesse ad instaurare la lite: normalmente l'interesse processuale sorge con la notifica della cartella, ma quando la notifica manca ed il contribuente viene a conoscenza tramite estratto di ruolo, l'interesse può sorgere prima e legittimare l'impugnazione dell'estratto.

  • sentenza Corte Costituzionale n.366/2007

    La Corte ha assunto che la declaratoria di incostituzionalità delle norme che escludevano l'applicazione dell'art.142 c.p.c. nelle notifiche a cittadini italiani residenti all'estero rende invalide, se ancora sub judice, notifiche effettuate secondo quelle disposizioni; la sentenza ha efficacia retroattiva nei rapporti non definitivamente esauriti.

  • art. 142 cod. proc. civ.

    Si è riconosciuta la rilevanza della norma sulle modalità di notifica (art.142 c.p.c.) per valutare la validità delle notifiche all'estero: la mancata applicazione di tale disciplina, a seguito di disposizioni poi dichiarate incostituzionali, può determinare la nullità della notifica.

  • art. 58 e art. 60 d.P.R. n.600/1973 e art. 26 d.P.R. n.602/1973 (richiamati nella sent. n.366/2007)

    Il combinato disposto di queste disposizioni, nella parte che escludeva l'applicazione dell'art.142 c.p.c. per notifiche a residenti all'estero, è stato dichiarato incostituzionale; la Corte di legittimità ha ritenuto che la nullità delle notifiche operate secondo quelle disposizioni possa essere rilevata se il rapporto non è definitivamente consolidato.

  • art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3 e 5)

    Articolazione dei motivi di cassazione invocati dalla ricorrente (violazione di norme e omesso esame di fatto decisivo): la Corte ha valutato l'infondatezza o l'inammissibilità dei motivi proposti ai sensi di queste previsioni.

  • art. 21 d.lgs. n.546/1992

    Richiamato in relazione al termine generale per proporre impugnazioni: l'impugnazione autonoma dell'estratto deve rispettare tale termine.

  • art. 136 Cost.

    Centrale nella doglianza sulla presunta irretroattività della sentenza costituzionale: la Corte ha interpretato che il principio costituzionale non impedisce l'efficacia retroattiva della declaratoria di incostituzionalità nei rapporti non definitivi.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002

    Richiamato per l'indicazione dell'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo da parte del ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo può essere impugnato autonomamente quando il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria solo tramite l'estratto e la cartella/ruolo non sono mai stati notificati: in tali casi non opera la preclusione prevista dall'art.19 d.lgs. n.546/1992.
  • Una dichiarazione di incostituzionalità di norme processuali produce effetti retroattivi sui rapporti non definitivamente esauriti: notifiche eseguite secondo norme poi dichiarate incostituzionali possono essere dichiarate nulle se la loro validità è ancora oggetto di sindacato giudiziale.
  • Gli atti processuali o i rapporti che si siano consolidati definitivamente (per giudicato, prescrizione, decadenza o altra causa prevista dall'ordinamento) non sono ricompresi dagli effetti retroattivi della sentenza di incostituzionalità.
  • In controversie sulla validità delle notifiche a soggetti all'estero, verificare sempre l'applicabilità dell'art.142 c.p.c. e l'eventuale incidenza di pronunce costituzionali che abbiano modificato la disciplina; se la notifica è stata compiuta secondo disposizioni poi dichiarate incostituzionali e il rapporto è ancora 'sub judice', la parte può far valere la nullità.
  • Nel predisporre il gravame è importante documentare quando il contribuente è venuto a conoscenza dell'atto e se e quando le carte (estratto/ruolo/cartella) sono state notificate, perché ciò condiziona l'ammissibilità e la tempestività dell'impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.