Cassazione Civile, Ordinanza n. 06289/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La lite nasce dalla comproprietà paritaria di un immobile tra due fratelli. In un separato giudizio di divisione erano emerse difformità edilizie sull'immobile (mancata denuncia di una veranda e di una tettoia). Uno dei comproprietari aveva adito il tribunale, ai sensi dell'art. 1105, comma 4, c.c., chiedendo la nomina di un amministratore per eseguire i lavori di sanatoria/rimozione delle difformità. Il tribunale, pur accogliendo l'istanza, non aveva nominato un amministratore ma aveva autorizzato direttamente il richiedente a eseguire a proprie cure e spese i lavori, con riserva sulla successiva ripartizione degli oneri. L'altro comproprietario aveva proposto reclamo, deducendo: (i) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché il giudice avrebbe disposto un provvedimento diverso da quello domandato; (ii) violazione degli artt. 1105, comma 4, e 1108 c.c., sostenendo che la rimozione delle opere abusive costituirebbe innovazione o comunque atto di straordinaria amministrazione, richiedente la maggioranza qualificata e quindi sottratto al rimedio giudiziale ex art. 1105 c.c. La corte d'appello aveva rigettato il reclamo ritenendo che la rimozione degli abusi fosse atto di ordinaria amministrazione e che il giudice potesse individuare liberamente la modalità più opportuna per superare lo stallo tra i comunisti. In cassazione la ricorrente ha reiterato i due motivi: ultrapetizione e falsa applicazione degli artt. 1105 e 1108 c.c., sostenendo che il provvedimento avrebbe inciso su diritti soggettivi e travalicato i limiti della volontaria giurisdizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che i decreti emessi in sede di reclamo nei procedimenti di volontaria giurisdizione ex art. 1105, comma 4, c.c. sono di regola privi di decisorietà e, quindi, non ricorribili ex art. 111, comma 7, Cost., salvo che abbiano travalicato i limiti della volontaria giurisdizione incidendo in modo definitivo su diritti soggettivi. Nel caso concreto, ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la rimozione delle opere abusive non integra un'innovazione, ma un atto di ordinaria amministrazione volto al ripristino della legittima consistenza del bene comune e alla sua conservazione anche giuridico-economica; inoltre, il giudice non è vincolato a nominare un amministratore, potendo adottare i provvedimenti opportuni e scegliere la soluzione più adeguata ed economica, inclusa l'autorizzazione diretta a uno dei comproprietari. Ne consegue che il provvedimento impugnato resta nell'alveo della volontaria giurisdizione e non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. La Corte ha inoltre disposto la condanna al pagamento di euro 700 in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
il vizio di ultrapetizione non sussiste se il giudice, nel procedimento ex art. 1105 c.c., adotta una soluzione diversa dalla nomina di un amministratore ma comunque funzionale a superare lo stallo della comunione, purché resti entro il perimetro della domanda e dei poteri conferitigli dalla legge
attribuisce al giudice un potere ampio di intervento sostitutivo per superare la paralisi dell'amministrazione della cosa comune, mediante l'adozione dei provvedimenti opportuni
si applica alle innovazioni e agli atti di straordinaria amministrazione, che richiedono le maggioranze previste; non riguarda la mera rimozione di opere abusive che ripristina la legittima consistenza del bene comune
art. 111, comma 7, Cost.
il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile solo contro provvedimenti dotati di decisorietà e idonei a incidere definitivamente su diritti soggettivi
consente la condanna a una somma in favore della cassa delle ammende nei casi previsti dalla decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
impone, in presenza dei presupposti processuali, il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto
art. 1-bis, art. 13 d.P.R. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato cui commisurare l'ulteriore importo
Massime di principio
- I decreti emessi nei procedimenti di volontaria giurisdizione ex art. 1105, comma 4, c.c. non sono normalmente ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., perché privi di decisorietà; la ricorribilità eccezionale richiede che il provvedimento abbia effettivamente inciso in modo definitivo su diritti soggettivi.
- Nel giudizio volto a superare la paralisi della comunione, il giudice non è tenuto a scegliere esclusivamente la misura richiesta dalla parte, ma può adottare il provvedimento più idoneo, funzionale ed economico rispetto allo scopo di gestione della cosa comune.
- La rimozione di opere abusive realizzate sul bene comune non integra, di regola, un'innovazione o un atto di straordinaria amministrazione, bensì un atto di ordinaria amministrazione finalizzato al ripristino della situazione legittima e alla conservazione del bene anche sotto il profilo giuridico ed economico.
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice, investito della domanda di superare l'inerzia dei comunisti, individui una modalità esecutiva diversa da quella specificamente indicata, purché la soluzione resti coerente con la tutela richiesta e non introduca una decisione definitiva su diritti estranea al perimetro del procedimento.
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