Cassazione Penale, Sentenza n. 15932/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di L'Aquila che non ha convalidato l'arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 81, 110, 337 c.p.), per presunta violazione del termine di 48 ore previsto dall'art. 558 c.p.p. Il Procuratore sosteneva che il termine dovesse decorrere dall'atto di dichiarazione formale dell'arresto (ore 12:00 del 02/11/2024) in quanto il ricorrente avrebbe posto più atti di resistenza, mentre il Tribunale aveva ritenuto che la privazione della libertà fosse iniziata alle ore 09:30/09:40 quando Karp era stato ammanettato durante la perquisizione; di conseguenza la presentazione all'udienza di convalida alle ore 10:00 del 04/11/2024 sarebbe avvenuta oltre le 48 ore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ha confermato la corretta applicazione del principio secondo cui il termine delle 48 ore dell'art. 558 c.p.p. decorre dal momento della effettiva privazione della libertà personale (ad es. ammanettamento/continenimento fisico), e non dal momento della redazione del verbale o della formale dichiarazione di arresto. Pertanto l'ordinanza del Tribunale che non aveva convalidato l'arresto per decorso del termine è rimasta impregiudicata.
Norme richiamate
art. 558, comma 4, cod. proc. pen.
«se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili».
Il termine di 48 ore per la presentazione al giudice corre dal momento della reale privazione della libertà personale (es. ammanettamento/continenimento fisico), non dalla redazione del verbale o dalla formale dichiarazione di arresto.
Riferimento normativo richiamato dall'art. 558 per l'applicazione delle disposizioni sul giudizio di convalida; utilizzato come criterio procedurale compatibile per il rito direttissimo/convalida.
Norma citata nel fatto come base per la perquisizione personale durante la quale è avvenuto l'ammarrettamento; non incide sul decorso del termine delle 48 ore, che si valuta sulla effettiva privazione della libertà.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 17169 del 22/01/2024, Rv. 286232 - 01)
Precedente che conferma il principio secondo cui il termine per la convalida decorre dal momento di effettiva privazione della libertà e non dalla formale redazione del verbale d'arresto.
Massime di principio
- Il termine di 48 ore previsto dall'art. 558 c.p.p. decorre dal momento in cui la persona è effettivamente privata della libertà personale (es. ammanettamento o contenimento fisico), non dal momento in cui viene redatto il verbale di arresto o dichiarato formalmente l'arresto.
- Atti successivi compiuti dall'arrestato (es. ulteriori resistenze dopo l'ammarrettamento) non interrompono né spostano il decorso del termine delle 48 ore: il punto di riferimento rimane l'inizio della privazione della libertà.
- La documentazione (verbali, dichiarazioni formali di arresto) è forma di registrazione dell'evento ma non modifica la decorrenza del termine processuale quando la privazione della libertà è già avvenuta.
- Per valutare la tempestività della presentazione al giudice per convalida occorre accertare i fatti materiali (ora dell'ammarrettamento/continenimento) e non solo gli atti formali; il giudice verifica la realtà fattuale e applica il criterio della sostanza sulla forma.
- Per Procura e difesa è essenziale calcolare correttamente il termine delle 48 ore in base al momento effettivo della privazione della libertà e conservare/produzione di prove temporali (orari nei verbali, testimonianze, registrazioni) per evitare contestazioni sulla tempestività.
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