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Sentenza

Sentenza del 21/09/2020 n. 19645 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La (---) srl impugnava l'intimazione di pagamento di Euro 447.945 (tributi erariali derivanti da condono L. n. 289/2002) eccependo la nullità della notificazione della prodromica cartella di pagamento, in particolare per carenza dell'indicazione del nominativo e della residenza della persona fisica legale rappresentante della società destinataria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della (---) srl. In primo grado la CTP di Napoli aveva accolto il ricorso per nullità della notifica; in appello la CTR Campania ha riformato la sentenza ritenendo legittima la procedura di notifica adottata (affissione dell'avviso di deposito all'albo comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e del DPR 600/1973, art. 60, lett. e) a seguito dell'irreperibilità nel comune dell'ultimo domicilio fiscale). La Cassazione ha respinto tutti i quattro motivi di ricorso: ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla motivazione, ha escluso l'omessa rilevazione del giudicato e l'omesso esame della circostanza dedotta, e ha confermato che, esaurite le altre modalità di notifica previste dagli artt. 145, 138-141 c.p.c., la notifica mediante affissione ex art. 140 c.p.c. integrata dal DPR 600/1973 art.60 è ammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Consente la notifica degli atti mediante affissione e deposito quando le altre forme non sono applicabili; applicata qui perché la società risultava irreperibile nel comune dell'ultimo domicilio fiscale conosciuto.

  • art. 145 c.p.c.

    Stabilisce che la notifica alla persona giuridica deve effettuarsi presso la sua sede (comma 1) e, in caso di impossibilità, alla persona fisica che rappresenta l'ente (comma 3) secondo gli artt. 138-141 c.p.c.; il giudice ha seguito questo ordine logico prima di ricorrere all'art. 140.

  • DPR 29/9/1973 n. 600, art. 60, comma 1, lett. e)

    Regola la notifica degli atti tributari con affissione dell'avviso di deposito all'albo comunale e il perfezionamento dell'atto all'ottavo giorno successivo; utilizzata per perfezionare la notifica in caso di irreperibilità.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di ragionevole durata del processo e alla funzione nomofilattica della Corte nel correggere lacune di motivazione, se la soluzione di diritto è comunque chiara.

  • art. 360 c.p.c., art. 342 c.p.c., Decreto Legislativo n. 546/1992 artt. 36 e 53

    Norme processuali citate nei motivi di ricorso; la Corte ha valutato l'ammissibilità e la fondatezza dei gravami statutari e procedurali, ritenendo infondati o inammissibili i motivi dedotti.

Massime di principio

  • Per le persone giuridiche la notifica degli atti tributari deve seguire l'ordine: sede/domicilio fiscale (art.145 c.p.c., comma 1) → persona fisica rappresentante dell'ente (art.145 c.p.c., comma 3, con riferimento agli artt.138-141) → notifica per affissione/deposito ex art.140 c.p.c. integrata, se necessario, dalla disciplina speciale tributaria (es. DPR 600/1973, art.60) quando sia impossibile eseguire le notifiche ordinarie.
  • La mancanza del nominativo del rappresentante legale nella cartella non esclude automaticamente la possibilità di procedere alla notifica per affissione se è dimostrata l'irreperibilità nel comune dell'ultimo domicilio fiscale noto e se sono state esperite, o risultano impossibili, le altre modalità ordinarie.
  • La Corte di cassazione può, nei limiti della sua funzione nomofilattica e se la questione è di diritto e non richiede accertamenti di fatto ulteriori, correggere o integrare la motivazione omessa del giudice del merito anziché cassare la decisione quando la soluzione giuridica è chiara.
  • Le eccezioni relative al giudicato interno e all'omesso esame di fatti decisivi sono rilevanti solo se emerge che il giudice del merito non ha effettivamente affrontato o ha travisato questioni decisive; se la questione è stata devoluta e decisa in appello, la Cassazione valuta la correttezza della decisione di merito secondo diritto.
  • In pratica: il contribuente/ente dovrebbe mantenere aggiornato il domicilio fiscale e documentare la ricezione o l'assenza di comunicazioni; l'Ufficio deve documentare i tentativi di notifica e l'irreperibilità prima di ricorrere all'affissione all'albo comunale.

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