Cassazione Penale, Ordinanza n. 35113/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la decisione di appello che aveva riconosciuto la responsabilità penale per ricettazione, dopo la riforma della pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la prescrizione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un'imputazione per ricettazione avente ad oggetto un telefono cellulare di provenienza furtiva. In primo grado era stata dichiarata la prescrizione; in appello, su ricorso del Procuratore generale, la Corte territoriale ha riformato la decisione e ha affermato la responsabilità penale dell'imputato, condannandolo. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 c.p., assumendo che difettassero gli elementi della ricettazione; 2) vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione dell'art. 614 c.p.p. per asserita erronea trascrizione delle conclusioni difensive in sentenza, poiché la difesa sosteneva di aver chiesto l'assoluzione nel merito e non la conferma della prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata aveva ribadito la sussistenza di tutti gli elementi del reato, inclusi il dolo, valorizzando l'assenza di giustificazioni circa il possesso del telefono di provenienza illecita. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché la particolare tenuità era stata esclusa in ragione dell'entità del danno alla persona offesa, considerando sia il valore del bene sia il costo della sua sostituzione. Ha infine giudicato il terzo motivo generico e manifestamente infondato, poiché l'inesatta trascrizione delle conclusioni costituiva una mera svista e, in ogni caso, l'appello era stato proposto solo dal pubblico ministero; la difesa non aveva impugnato per ottenere l'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 593, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa come ipotesi contravvenzionale invocata in alternativa alla ricettazione; la Corte non accoglie la riqualificazione perché ritiene integrati gli elementi del reato più grave.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa in ragione dell'entità del danno cagionato alla persona offesa, valutando sia il valore del telefono sia il costo della sua sostituzione.
La dedotta violazione per erronea trascrizione delle conclusioni difensive è ritenuta generica e non idonea a incidere sull'esito del giudizio, trattandosi di mera svista.
Viene richiamato per evidenziare che la difesa non aveva proposto impugnazione avverso l'erroneo proscioglimento per ottenere l'assoluzione nel merito, essendo il giudizio devoluto solo dall'impugnazione del pubblico ministero.
Norma incriminatrice della ricettazione, ritenuta integrata in tutti i suoi elementi costitutivi, compreso il dolo desunto dal possesso ingiustificato del bene di provenienza furtiva.
La pronuncia la utilizza per escludere la particolare tenuità in base all'offesa non irrisoria arrecata al patrimonio della persona offesa.
Massime di principio
- In tema di ricettazione, il possesso di un bene di provenienza furtiva, in mancanza di una plausibile giustificazione da parte dell'imputato, può costituire elemento significativo ai fini dell'accertamento del dolo.
- La mancata riqualificazione del fatto in una contravvenzione di minore gravità non è ammissibile quando la motivazione di merito abbia già accertato la piena integrazione degli elementi costitutivi della ricettazione.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa anche valorizzando il danno economico complessivamente arrecato alla persona offesa, tenendo conto non solo del valore intrinseco del bene sottratto ma anche del costo della sua sostituzione.
- Una mera inesattezza nella trascrizione delle conclusioni difensive non integra di per sé un vizio decisivo della sentenza, se non risulta dimostrato un concreto pregiudizio sul contenuto della decisione.
- Nel giudizio di appello opera il principio devolutivo: se l'impugnazione è proposta solo dal pubblico ministero, la difesa non può pretendere in cassazione di far valere questioni non devolute mediante specifica impugnazione a proprio favore.
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