Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35017/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva mobiliare avviata da un creditore in base a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, poi revocato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. A seguito della sopravvenuta carenza del titolo esecutivo, il giudice dell'esecuzione dichiarava l'improseguibilità della procedura e dichiarava inammissibili le ulteriori domande delle debitrici, tra cui la richiesta di regolazione delle spese e quella di condanna del creditore per responsabilità aggravata. Le debitrici proponevano opposizione ex art. 617 c.p.c. e, successivamente, la parte soccombente impugnava in appello due ordinanze del giudice dell'esecuzione. La Corte d'appello dichiarava inammissibile l'impugnazione; contro tale decisione la parte proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma dalla sentenza impugnata emergeva che l'appello aveva investito provvedimenti del giudice dell'esecuzione che avrebbero potuto essere contestati, al più, con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e che comunque l'appello era escluso nel regime delle opposizioni esecutive. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso improcedibile e, in ogni caso, manifestamente inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c., poiché il ricorso era confuso, lacunoso e non consentiva di individuare compiutamente il fatto processuale, gli atti impugnati e le censure mosse.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso; ha inoltre evidenziato che l'impugnazione era comunque palesemente inammissibile. Ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore del controricorrente, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La ratio è che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione avrebbero dovuto, se del caso, essere fatti valere con il rimedio corretto previsto per le opposizioni esecutive, mentre il ricorso per cassazione non rispettava i requisiti di specificità e intelligibilità richiesti dall'art. 366 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte richiama il procedimento camerale e afferma di definire il giudizio in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve esporre in modo chiaro il fatto processuale e indicare specificamente i motivi; la mancanza di chiarezza, completezza e specificità determina inammissibilità.

  • art. 617 c.p.c.

    È il rimedio corretto per contestare gli atti del giudice dell'esecuzione; non è consentito sostituirlo con l'appello contro ordinanze del G.E.

  • art. 618 c.p.c.

    Nelle opposizioni esecutive opera la bifasicità: dopo la fase sommaria il giudizio deve proseguire nel merito davanti al giudice competente.

  • art. 618 c.p.c.

    L'appello è escluso nel sistema delle opposizioni agli atti esecutivi.

  • art. 96 c.p.c.

    La proposizione di un ricorso definito in conformità alla proposta comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste, con condanna al pagamento di somme in favore della controparte e della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    La sola contestazione del provvedimento di sospensione, ove rilevante, andava eventualmente fatta con il reclamo cautelare.

Massime di principio

  • L'atto di impugnazione deve essere costruito in modo chiaro, autosufficiente e specifico: il ricorso per cassazione che non consenta di ricostruire il fatto processuale, gli atti impugnati e le censure è inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c.
  • I provvedimenti del giudice dell'esecuzione vanno censurati con il rimedio tipico previsto dall'ordinamento; non è consentito usare l'appello quando il sistema prevede l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
  • Nel sistema delle opposizioni esecutive, la legge prevede una struttura bifasica: la fase sommaria non esaurisce necessariamente la tutela e, se la parte non contesta il solo provvedimento cautelare o sommario con il rimedio appropriato, deve introdurre il giudizio di merito nei termini assegnati.
  • La mancanza sopravvenuta del titolo esecutivo comporta l'improseguibilità dell'esecuzione, con conseguente impossibilità di proseguire la procedura sulla base del titolo revocato.
  • La proposizione di un ricorso definito conformemente alla proposta della Corte può integrare i presupposti per la condanna sanzionatoria ex art. 96 c.p.c. e per l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.