Cassazione Civile, Ordinanza n. 14593/2026 del 17/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato IVA, interessi e sanzioni nei confronti di un contribuente, ritenendo che egli avesse utilizzato fatture emesse da una società terza poi qualificata come interposta/missing trader, per operazioni soggettivamente inesistenti. In appello, la corte tributaria regionale ha accolto la tesi dell’Ufficio, ritenendo provati sia il carattere soggettivamente inesistente delle operazioni sia la conoscibilità, da parte del contribuente, della fittizietà del fornitore. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte di merito non si fosse pronunciata su eccezioni di nullità/annullabilità dell’atto impositivo per violazione del diritto di difesa e del principio di parità delle armi, anche in relazione alla pretesa incompletezza della documentazione utilizzata dall’Ufficio nella fase amministrativa; ha inoltre lamentato una motivazione contraddittoria dell’avviso perché alcune fatture sarebbero state contestate e altre, riferite ai medesimi lavori, no. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la corte tributaria avesse travisato la perizia di parte e il verbale di regolare esecuzione, attribuendo loro un contenuto diverso da quello effettivo e ignorando che il direttore lavori fosse presente sul cantiere e avesse attestato l’esecuzione di una parte delle opere da parte della società fatturante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione ampia e specifica sui lavori fatturati e sulle ragioni dell’accertamento, sicché non vi era omessa pronuncia né contraddittorietà decisiva dell’atto impositivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura di travisamento della prova era in realtà una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, attività estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese, oltre al pagamento di ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La deduzione di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque esaminato e deciso la questione sostanziale prospettata nella motivazione.
Non consente in cassazione una rivalutazione del compendio probatorio; la censura non può tradursi in una nuova lettura dei fatti e delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale invocato, ma la sua allegazione non può essere usata per ottenere un riesame del merito.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta e l’opposizione successiva rilevano ai fini della decisione camerale e delle conseguenze sanzionatorie.
Norma richiamata per la memoria depositata dopo l’opposizione alla proposta di definizione anticipata.
La Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata, ritenendo il ricorso definito in conformità alla proposta e quindi meritevole di sanzione pecuniaria a favore della controparte e della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Richiamato dal ricorrente come parametro della motivazione dell’atto impositivo; la Corte non ne sviluppa una autonoma interpretazione, limitandosi a ritenere infondata la doglianza di omessa pronuncia.
artt. 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali UE
Richiamati dal ricorrente a fondamento del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale effettiva; la Corte non accoglie la censura perché ritiene sufficiente l’esame svolto dal giudice di merito.
Sentenza CGUE 16/10/2019, Glencore Agriculture Hungary Kft, causa C-189/18
Richiamata dal ricorrente in tema di accesso agli atti e parità delle armi; la Corte non la applica espressamente, ritenendo che nel caso concreto la decisione di merito sia adeguatamente motivata.
Massime di principio
- La censura di omessa pronuncia è infondata se dalla motivazione della sentenza emerge che il giudice ha effettivamente esaminato la questione sostanziale dedotta, anche senza soffermarsi su ogni singola formula o etichetta usata dalla parte.
- In cassazione non è ammissibile far valere un preteso travisamento della prova quando la doglianza mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Nel giudizio tributario, la contestazione della soggettiva inesistenza delle operazioni e della conoscibilità della frode viene apprezzata sulla base degli elementi indiziari relativi alla struttura dell’emittente, alla compatibilità dei mezzi impiegati, alle anomalie contabili e all’assenza di riscontri oggettivi idonei a smentire l’impostazione dell’Ufficio.
- Il verbale di regolare esecuzione e la perizia di parte possono dimostrare l’avvenuta esecuzione dei lavori, ma non sono necessariamente sufficienti, da soli, a provare in modo univoco che il soggetto fatturante sia stato il reale esecutore delle prestazioni contestate.
- La deduzione di buona fede del contribuente, quando non accompagnata da elementi concreti e oggettivi idonei a escludere la conoscibilità della frode, non è sufficiente a superare la prova offerta dall’Amministrazione finanziaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14568/2026 del 17/05/2026
- ordinanza_civile · 17 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14569/2026 del 17/05/2026
- ordinanza_civile · 17 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14570/2026 del 17/05/2026
- ordinanza_civile · 17 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14571/2026 del 17/05/2026
- ordinanza_civile · 17 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14572/2026 del 17/05/2026
- ordinanza_civile · 17 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14574/2026 del 17/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →