Cassazione Penale, Sentenza n. 35250/2025 del 29/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa sostenendo, con due motivi: (1) nullità della sentenza e dell'intero giudizio di primo grado per omessa effettiva notificazione degli atti (avviso di conclusione indagini e decreto di citazione a giudizio) durante il periodo di detenzione, con notifiche effettuate presso l'abitazione dei genitori con cui il ricorrente non aveva rapporti, assenza di elezione di domicilio e di difensore di fiducia e mancanza di contatti con il difensore d'ufficio; sosteneva che l'imputato era stato dichiarato assente senza che ne ricorressero le condizioni e che ciò determinava la nullità prevista dall'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.; (2) violazione dell'art. 640 cod. pen. e vizio di motivazione perché la Corte d'Appello aveva tratto elementi probatori dal silenzio dell'imputato che non era a conoscenza del processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (nullità per mancata effettiva conoscenza della citazione a giudizio da parte di un imputato detenuto e difeso d'ufficio) e quindi assorbito il secondo motivo. Ha rilevato che, pur essendo formali le notifiche effettuate a un familiare convivente, non risultava prova della effettiva conoscenza della vocatio in iudicium da parte del Franco, né contatti con il difensore d'ufficio, né elezione di domicilio; pertanto la celebrazione del processo in assenza non aveva rispettato le condizioni di cui agli artt. 420-bis e 420-quater cod. proc. pen., con la conseguente nullità ex art. 604, comma 5-bis. La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Ivrea per la ripetizione del giudizio secondo diritto.
Norme richiamate
Richiamata nella contestazione sulla regolarità delle notificazioni degli atti al detenuto; utilità nel valutare modalità e destinatari della notificazione
Richiamato in relazione alle regole di notificazione degli atti processuali e alla loro efficacia rispetto alla conoscenza dell'imputato
Collegato alle modalità alternative di notificazione e alle condizioni in cui la notifica a terzi può essere considerata valida
art. 420-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Stabilisce le condizioni per procedere in assenza dell'imputato; la Corte ha ritenuto che tali condizioni non fossero accertate (effettiva conoscenza della citazione)
art. 420-quater cod. proc. pen.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che il sistema processuale tutela l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, non solo la regolarità formale delle notificazioni
art. 604, comma 5-bis cod. proc. pen.
art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Prevede la nullità della sentenza quando il processo si celebra in assenza illegittima dell'imputato; la Corte l'ha ritenuta operativa con effetto di nullità assimilabile all'assoluta e comportante la regressione degli atti al giudice di primo grado
Richiamato nel motivo sulla responsabilità per truffa; tuttavia il vizio di motivazione relativo all'uso del silenzio dell'imputato è stato ritenuto assorbito dopo l'annullamento per nullità procedurale
Massime di principio
- La regolarità formale della notificazione non è sufficiente: se l'imputato è detenuto e difeso d'ufficio, il giudice deve accertare la effettiva conoscenza della citazione prima di procedere in sua assenza.
- La celebrazione del processo in assenza senza prova dell'effettiva conoscenza della vocatio in iudicium può determinare una nullità grave (art. 604, comma 5-bis) con rimessione degli atti al giudice di primo grado.
- Le notifiche effettuate presso familiari conviventi possono non garantire la conoscenza se sussistono elementi che indicano la mancanza di rapporti o l'assenza di comunicazioni; occorre valutare i fatti concreti e i contatti con il difensore d'ufficio.
- Il silenzio dell'imputato non può essere valorizzato come elemento di prova di consapevole rinuncia alla partecipazione quando non sia dimostrata la sua effettiva conoscenza del processo.
- In situazioni analoghe, difensore d'ufficio, elezione di domicilio e registrazione di contatti/documentazione relativi alla ricezione degli atti sono elementi decisivi per evitare la nullità per mancata conoscenza.
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