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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05575/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagata)

La controversia

Le persone offese hanno proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Salerno aveva disposto l'archiviazione del procedimento a carico dell'indagata per il reato di lesioni stradali o omicidio stradale? Dal testo emerge soltanto il richiamo all'art. 589-bis c.p. e non è ulteriormente specificata la dinamica del fatto. Il ricorso mirava a censurare il provvedimento di archiviazione, deducendo un vizio relativo alla motivazione sulla configurabilità del reato prospettato o di altro reato; la Corte richiama però che, per l'archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale dopo la legge n. 103/2017, il rimedio è il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. limitato alle violazioni del contraddittorio formale, non il ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi delle persone offese contro l'ordinanza di archiviazione. Ha ritenuto che, per i provvedimenti di archiviazione emessi all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore della l. n. 103/2017, non sia esperibile il ricorso per cassazione, essendo previsto esclusivamente il reclamo al Tribunale monocratico nei soli casi di mancato rispetto delle regole del contraddittorio formale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 1.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    È il reato oggetto del procedimento archiviato; dalla sentenza non emergono ulteriori elementi sulla sua concreta configurazione.

  • art. 410-bis c.p.p.

    Contro l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale dopo la legge n. 103/2017 è esperibile il reclamo al Tribunale in composizione monocratica, limitatamente alle violazioni delle regole sul contraddittorio formale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    La Corte la richiama come discrimine temporale per l'applicabilità del rimedio del reclamo previsto dall'art. 410-bis c.p.p. contro l'archiviazione.

Massime di principio

  • L'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale dopo l'entrata in vigore della l. n. 103/2017 non è impugnabile con ricorso per cassazione da parte della persona offesa.
  • Il rimedio contro tale ordinanza è il reclamo al Tribunale in composizione monocratica, ma solo per denunciare il mancato rispetto delle regole del contraddittorio formale.
  • Non può essere dedotto in sede di reclamo un vizio attinente alla motivazione sulla configurabilità del reato o di altro reato, poiché si tratta di censura estranea al contraddittorio formale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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