Cassazione Penale, Ordinanza n. 08477/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo in sostanza di non poter rispondere del reato perché era solo passeggero dell'autovettura condotta da altro soggetto. Secondo la difesa, la condotta di fuga e resistenza sarebbe stata posta in essere dal solo conducente, mentre il ricorrente si sarebbe trovato a bordo del veicolo senza concorrere nella decisione di sottrarsi all'inseguimento. La Corte di cassazione rileva però che, in fatto, i soggetti a bordo dell'auto avevano poco prima commesso un furto di portafogli e che la fuga spericolata con l'autovettura, inseguita dagli operanti, era stata posta in essere nell'ambito di un accordo, almeno implicito, tra i partecipi. Il motivo è ritenuto inammissibile e comunque manifestamente infondato perché la sentenza impugnata ha correttamente affermato la responsabilità del passeggero a titolo di concorso nel delitto di resistenza, valorizzando la partecipazione al contesto criminoso e l'adesione alla scelta di fuga.
Norme richiamate
Integra il delitto di resistenza anche la condotta del passeggero che, partecipando alla scelta di sfuggire alla cattura mediante l'uso dell'autovettura, concorre nella fuga posta in essere per sottrarsi all'intervento degli operanti.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Risponde a titolo di concorso nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale anche il soggetto che, pur non essendo alla guida del veicolo, partecipi alla fuga e condivida l'azione diretta a sottrarsi all'intervento della polizia.
- La partecipazione al concorso nel reato può essere desunta da un accordo anche implicito tra i partecipi, quando la condotta complessiva dimostri l'adesione alla scelta criminosa comune.
- La doglianza che contesti solo in fatto la ricostruzione della responsabilità, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione, è inammissibile in sede di legittimità se la sentenza impugnata è coerente e non illogica.
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