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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10271/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna sostenendo che, a seguito della modifica legislativa che ha reso il reato di furto procedibile a querela (d.lgs. n. 150/2022), mancava la condizione di procedibilita per il furto commesso in danno di Pasqua Lentini, perché la denuncia/querela della persona offesa non presentava le caratteristiche richieste per avviare l'azione penale.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato la censura relativa al furto in danno di Pasqua Lentini ritenendo che la costituzione di quest'ultima come parte civile equivalga alla querela ai fini della procedibilita, e quindi la condizione di procedibilita era soddisfatta. Invece ha accolto la censura con riguardo al furto commesso in danno di Lea Paolini: dalla verifica non è emersa alcuna manifestazione di volonta punitiva da parte della Paolini (né costituzione di parte civile, né querela), sicché quel reato è divenuto improcedibile per mancanza della condizione di procedibilita. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al reato di furto commesso contro Lea Paolini, con eliminazione della relativa pena; il resto del ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p. (furto)

    Il reato di furto è la fattispecie contestata; la rilevanza qui è che, dopo la modifica normativa, la procedibilita per questo reato è stata resa subordinata alla querela.

  • art. 625, comma 1, n. 4 c.p.

    art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 624 per la contestazione delle aggravanti o specifiche circostanze del reato di furto.

  • art. 55, comma 5, d.lgs. n. 231/2007

    art. 55, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2007

    Norma richiamata per il reato di indebito utilizzo della tessera bancomat, ossia altra fattispecie contestata alla ricorrente.

  • art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150/2022

    art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022

    Ha introdotto la procedibilita a querela per il reato di furto; da questa modifica deriva l'esigenza che la condizione di procedibilita sia verificata anche per fatti commessi anteriormente alla riforma.

  • art. 85, d.lgs. n. 150/2022

    art. 85 d.lgs. n. 150/2022

    Stabilisce che, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore (30/12/2022) se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto; contribuisce alla disciplina transitoria dell'operativita della nuova procedibilita.

  • art. 2, comma 4, c.p.

    art. 2, comma 4, cod. pen.

    Secondo la giurisprudenza citata, il giudice è tenuto ad accertare l'esistenza della condizione di procedibilita anche per i reati commessi prima della modifica normativa, in ragione della natura sostanziale/processuale della normativa sulla procedibilita.

Massime di principio

  • La modifica che rende un reato procedibile a querela impone al giudice, anche in relazione a fatti commessi prima della riforma, di verificare la sussistenza della condizione di procedibilita.
  • La costituzione di parte civile da parte della persona offesa, se non revocata, equivale alla querela ai fini della procedibilita per i reati resi perseguibili a querela; pertanto la manifestazione di volonta punitiva puo essere desunta anche da atti diversi dalla formale querela.
  • Se la persona offesa non si costituisce parte civile e non presenta querela, il reato divenuto procedibile a querela diventa improcedibile e la relativa condanna deve essere annullata per difetto della condizione di procedibilita.
  • In ricorso per cassazione, quando la questione riguarda la mancata querela o la documentazione della denunciai rilevante ai fini dell'autosufficienza del ricorso, è consigliabile allegare gli atti rilevanti (denuncia/querela, eventuale costituzione di parte civile) per evitare eccezioni di inammissibilita.
  • La disciplina transitoria (termine decorrente dalla data di entrata in vigore della riforma se la persona offesa era già a conoscenza del fatto) va considerata nel valutare se la querela sia stata proposta nei termini e se la procedibilita possa essere fatta valere.

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