Cassazione Civile, Ordinanza n. 20498/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo fallimentare proposta dall’ex direttore sportivo di una società calcistica contro l’esclusione del proprio credito, in un contesto nel quale il curatore aveva eccepito l’inadempimento del creditore e il Tribunale aveva ritenuto che costui avesse concorso a determinare il dissesto della società mediante condotte fraudolente, richiamando anche elementi emersi in sede penale. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, anzitutto la nullità del provvedimento per difetto di motivazione o motivazione apparente, sostenendo che il Tribunale avesse aderito in modo acritico alla sentenza penale senza sviluppare il ragionamento logico-giuridico relativo all’eccezione di inadempimento; in subordine ha denunciato l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell’art. 96 c.p.c., lamentando che non fossero stati considerati la data anteriore della domanda di insinuazione rispetto alla sentenza penale, l’assenza all’epoca di provvedimenti ostativi alla esigibilità del credito, alcuni documenti sopravvenuti che avrebbero escluso sue responsabilità, e la pendenza dell’appello penale. Sosteneva inoltre che tali elementi avrebbero imposto la compensazione delle spese e l’esclusione della condanna per lite temeraria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione del provvedimento impugnato non era meramente apparente ma esponeva, sia pure sinteticamente, gli specifici inadempimenti addebitati e il nesso con il dissesto, con richiamo legittimo alla sentenza penale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato in modo promiscuo, sovrapponendo censure di fatto e di diritto senza consentire di distinguere chiaramente i profili di violazione di legge da quelli attinenti all’accertamento dei fatti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene richiamato quale base dell’opposizione allo stato passivo fallimentare
art. 99, comma 11, legge fallimentare
viene richiamato nel contesto del decreto/sentenza che definisce l’opposizione allo stato passivo e del relativo obbligo motivazionale
la nullità per mancanza di motivazione sussiste solo quando la motivazione manchi graficamente o sia incomprensibile
art. 135, ultimo comma, c.p.c.
richiamato insieme all’art. 99, comma 11, l.fall. per il dovere di motivazione del provvedimento
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
consente la censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non per riesame dei fatti
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
consente la deduzione della nullità della sentenza per vizio di motivazione nei casi tipizzati
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
non consente più censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l’omesso esame di un fatto decisivo
art. 111 Cost.
impone il minimo costituzionale della motivazione
richiamato per la condanna per lite temeraria in ragione dell’agire in mala fede
le spese seguono la soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002
norma di riferimento per il contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- La motivazione è soltanto nulla per mancanza quando sia del tutto assente, graficamente inesistente o così oscura da non consentire la comprensione dell’iter logico; è invece sufficiente, ai fini del minimo costituzionale, una motivazione sintetica che renda intelligibile il percorso decisorio.
- Nel giudizio di legittimità è ammissibile la motivazione per relationem solo se il giudice di secondo grado fa proprie le argomentazioni richiamate e indica, sia pure sinteticamente, le ragioni della conferma in rapporto ai motivi di impugnazione; non è sufficiente una mera adesione acritica e apodittica.
- Il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per rimettere in discussione la valutazione dei fatti o per riproporre censure di insufficienza/contraddittorietà della motivazione, ma solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando confonde in modo indiscriminato profili di violazione di legge e questioni di merito, demandando alla Corte di cassazione il compito di individuare e separare le censure astrattamente configurabili.
- La condanna ex art. 96 c.p.c. può essere confermata quando risulti che l’azione è stata coltivata in mala fede o con consapevolezza della non esigibilità del credito.
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