Sentenza n. 5417/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento dell’esclusione del ricorrente allo scrutinio, a ruolo aperto e per merito assoluto, per la nomina a Commissario Capo della Polizia di Stato con decorrenza 28 marzo 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dallo scrutinio a ruolo aperto e per merito assoluto per la promozione a Commissario Capo della Polizia di Stato con decorrenza 28 marzo 2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, originariamente escluso dai vincitori del concorso interno per 436 posti di vice commissario e successivamente reintegrato nella posizione mediante pronunce giurisdizionali favorevoli, era stato nominato vice commissario con decorrenza giuridica dal 26 novembre 2019 e poi commissario con decorrenza giuridica dal 28 marzo 2020, ma con effetti economici dalla conclusione del corso di formazione. L'Amministrazione lo aveva escluso dallo scrutinio per la promozione a Commissario Capo perché non aveva maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di Commissario. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. t), n. 2, d.lgs. n. 95/2017, violazione degli effetti della decorrenza giuridica delle nomine, contraddittorietà, illogicità, eccesso di potere, disparità di trattamento e violazione dell'art. 97 Cost., sostenendo che l'anzianità giuridica retrodatata avrebbe dovuto essere equiparata al servizio effettivo. Con il secondo motivo ha sostenuto che, poiché la sua tardiva immissione in ruolo era dipesa dall'illegittima valutazione dei titoli compiuta dall'Amministrazione nel concorso originario, gli spettasse una piena ricostruzione della carriera e il diritto ad essere ammesso allo scrutinio, nonché alla conseguente promozione, senza attendere il compimento dei quattro anni di servizio effettivo. Ha inoltre dedotto l'irragionevolezza della soluzione amministrativa, anche perché nel frattempo era stato collocato in quiescenza.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, compensando le spese. Ha interpretato l'art. 2, comma 1, lett. t), n. 2, d.lgs. n. 95/2017 nel senso che la promozione a Commissario Capo richiede necessariamente uno scrutinio per merito assoluto successivo a quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di Commissario. La decorrenza giuridica retrodatata della nomina non equivale al servizio effettivamente prestato e non può quindi essere utilizzata per anticipare l'ammissione allo scrutinio o per conseguire automaticamente la progressione di carriera. Il requisito del servizio effettivo è funzionale a consentire una valutazione concreta dell'attività svolta dal dipendente nella qualifica precedente e non può essere sostituito da una fictio giuridica, anche se legittimamente riconosciuta per riparare l'illegittima esclusione originaria. Il Collegio ha inoltre escluso che dall'illegittimità dell'originaria esclusione discenda un diritto automatico alla promozione o all'ammissione anticipata allo scrutinio. Il corretto meccanismo riparatorio consiste nel consentire lo scrutinio dopo il compimento dei quattro anni di servizio effettivo e, in caso di esito positivo, nel retrodatare la nomina a Commissario Capo per riallineare il dipendente ai colleghi. La circostanza che il ricorrente, essendo stato collocato in quiescenza, non abbia potuto maturare il servizio necessario non modifica l'esito della domanda di annullamento; essa potrebbe eventualmente rilevare, ricorrendone i presupposti, in una distinta domanda risarcitoria per perdita di chance, non proposta nel giudizio.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. t), n. 2, d.lgs. n. 95/2017
la promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario
La disposizione richiede sia il compimento di quattro anni di servizio effettivo nella qualifica di Commissario sia il successivo superamento dello scrutinio per merito assoluto; la sola anzianità giuridica retrodatata non è sufficiente.
art. 8, comma 1, lett. a), l. n. 124/2015
Costituisce la base legislativa della revisione dei ruoli delle Forze di polizia, nell'ambito della quale sono state dettate le disposizioni transitorie dell'art. 2 d.lgs. n. 95/2017.
art. 97 Cost.
È stato invocato dal ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una violazione dei principi di buon andamento e imparzialità.
art. 12 delle disposizioni della legge in generale premesse al codice civile
È stato invocato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione della disciplina sulla decorrenza giuridica, senza essere ritenuto decisivo dal giudice.
Massime di principio
- Quando una disposizione di progressione di carriera subordina l'accesso a una qualifica superiore sia al superamento di uno scrutinio sia al previo compimento di un determinato periodo di servizio effettivo nella qualifica inferiore, il requisito del servizio effettivo non può essere sostituito dall'anzianità giuridica derivante dalla retrodatazione della nomina.
- Il servizio riconosciuto a un dipendente pubblico per effetto della retrodatazione della nomina non può essere computato come servizio effettivo ai fini dell'accesso a una successiva progressione di carriera o a uno scrutinio per il quale la legge richieda un pregresso servizio concretamente prestato nella qualifica.
- L'illegittima esclusione originaria da una procedura selettiva non attribuisce automaticamente il diritto alla qualifica superiore né consente di derogare ai requisiti legislativi di servizio effettivo richiesti per la progressione; la tutela deve rispettare la struttura valutativa prevista dalla legge.
- Per riallineare la carriera del dipendente tardivamente immesso in servizio a causa di un'illegittima esclusione, il meccanismo riparatorio può consistere nello svolgimento dello scrutinio al compimento del periodo di servizio effettivo e, in caso di esito positivo, nella retrodatazione della nomina alla qualifica superiore.
- La mancata possibilità di maturare il requisito di servizio effettivo, derivante dal collocamento in quiescenza intervenuto prima dello scrutinio, non rende accoglibile la domanda di annullamento dell'esclusione, ma può eventualmente assumere rilievo nell'ambito di una distinta domanda risarcitoria per perdita di chance, ove ne ricorrano i presupposti.
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