Cassazione Penale, Ordinanza n. 04831/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'unico motivo non superasse il vaglio di specificità, poiché attaccava in realtà la valutazione del fatto già compiuta dal giudice di merito e non evidenziava un errore di diritto sulla qualificazione della condotta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di rapina impropria, deducendo un solo motivo di violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto: secondo la difesa, la condotta avrebbe dovuto essere sussunta nel tentato furto e non nella rapina impropria. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era privo di specificità, perché si limitava a riproporre doglianze in fatto già esaminate e disattese in appello con motivazione logica e giuridica corretta, soprattutto quanto alla ricostruzione dibattimentale della condotta minacciosa dell'imputato e del correo, ritenuta idonea a intimidire la persona offesa e quindi a integrare la rapina impropria contestata.
Norme richiamate
La condotta minacciosa dell'imputato e del correo, idonea a intimidire la persona offesa, è stata ritenuta compatibile con la rapina impropria contestata e non con il tentativo di furto.
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la riproposizione di doglianze in fatto già esaminate e respinte dal giudice di merito non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: la mera reiterazione di censure di fatto già disattese in appello non integra un motivo specifico e determina l'inammissibilità.
- La distinzione tra tentato furto e rapina impropria va risolta valorizzando l'idoneità della condotta violenta o minacciosa a intimidire la persona offesa e a perseguire il fine di assicurare l'impunità o il profitto dell'azione.
- Quando la sentenza di merito abbia fornito una ricostruzione coerente e logicamente argomentata delle risultanze dibattimentali, la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del fatto sotto la veste formale della violazione di legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04820/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04821/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04822/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04823/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04824/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04825/2025 del 06/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →