Cassazione Civile, Ordinanza n. 37323/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudizio origina dalla convalida, da parte del Giudice di pace di Venezia, del provvedimento del Questore che disponeva nei confronti del ricorrente la consegna del passaporto e l'obbligo di presentazione presso l'Ufficio immigrazione della Questura, ritenendo sussistenti le condizioni per l'applicazione delle misure e la regolarità del decreto di espulsione presupposto. Il ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 per la mancata traduzione in lingua araba del decreto di espulsione; con il secondo ha censurato la motivazione dell'ordinanza di convalida, assumendo che il Giudice di pace avesse recepito apoditticamente il provvedimento del Questore senza esplicitare le ragioni della propria valutazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili. Il primo è stato ritenuto nuovo, perché il giudice di pace non aveva dato conto della deduzione di tale eccezione e il ricorrente non aveva assolto all'onere di specificità e autosufficienza, non fornendo elementi per dimostrare che la questione fosse stata tempestivamente proposta nel merito. Il secondo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste del vizio di motivazione, mirava in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; inoltre la Corte ha osservato che il giudice di pace non aveva aderito acriticamente all'atto del Questore, avendo valutato la congruità delle misure in relazione alla durata della presentazione e alla natura delle prescrizioni. Non sono state liquidate spese, per la mancata costituzione del Ministero.
Norme richiamate
art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998
È evocato come norma che impone la traduzione del decreto di espulsione; la censura è stata però dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione e non supportata da specifica allegazione della sua tempestiva deduzione nel giudizio di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato anche per il secondo motivo, che mira a contestare la motivazione del provvedimento ma viene ritenuto un tentativo di rivalutazione del merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere esaminate questioni nuove che non risultino dedotte nel giudizio di merito; chi le propone deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza del ricorso, indicando in modo puntuale dove e come la questione sia stata tempestivamente sollevata.
- La censura relativa alla mancata traduzione di un atto presupposto è inammissibile se il ricorrente non dimostra che la relativa eccezione sia stata proposta davanti al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o una rivisitazione della vicenda processuale; in cassazione è ammesso solo il controllo sulla tenuta giuridica e logica della decisione, non la sostituzione del giudizio di merito.
- La motivazione del giudice di merito è sufficiente quando dia conto, anche sinteticamente, della congruità delle misure adottate e non si limiti a un recepimento acritico dell'atto amministrativo presupposto.
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