Sentenza n. 569/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza, notificato il 7 marzo 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca delle misure di accoglienza disposta dalla Prefettura di Mantova ai sensi degli artt. 14, comma 3, e 23, comma 1, lettera d), del d.lgs. 142/2015. L’Amministrazione aveva ritenuto che i rapporti di lavoro intrattenuti dal cittadino straniero fossero idonei a determinare, per il 2024, un reddito superiore all’importo annuo dell’assegno sociale. Il provvedimento valorizzava la produzione solo parziale delle buste paga richieste e diversi contratti di lavoro risultanti dalle comunicazioni Unilav, desumendo da tali elementi il superamento della soglia reddituale. Con unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. 142/2015, sostenendo di avere percepito nel 2024 un reddito complessivo di euro 6.275,00, inferiore all’importo dell’assegno sociale, sicché non sarebbe stato integrato il presupposto per la revoca dell’accoglienza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio e dopo la sospensione cautelare del provvedimento per la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, la Prefettura ha adottato un decreto di ripristino delle misure di accoglienza. La pretesa sostanziale azionata è stata quindi integralmente soddisfatta in via amministrativa. L’Amministrazione è stata qualificata come virtualmente soccombente. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’Amministrazione statale non può essere contemporaneamente obbligata al pagamento e beneficiaria della statuizione; le spese spettanti al difensore saranno liquidate con separato provvedimento presidenziale.
Norme richiamate
art. 14, comma 3, d.lgs. 142/2015
La disposizione è stata invocata quale parametro per determinare il reddito rilevante ai fini del mantenimento o della revoca delle misure di accoglienza; il ricorrente ha sostenuto che dovesse considerarsi il reddito effettivamente percepito nell’anno di riferimento e che, nel caso concreto, esso fosse inferiore all’assegno sociale.
art. 23, comma 1, lettera d), d.lgs. 142/2015
È stata indicata dall’Amministrazione quale base normativa della revoca delle misure di accoglienza in ragione del presunto superamento della soglia reddituale.
art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
In presenza di una parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato e di una parte soccombente costituita da un’Amministrazione statale, non viene disposta la rifusione delle spese in favore della parte ammessa; le spese spettanti al difensore sono liquidate separatamente.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di annullamento, l’Amministrazione adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della domanda.
- Ai fini della revoca delle misure di accoglienza fondata sul superamento della soglia reddituale, l’Amministrazione deve verificare concretamente il reddito rilevante dell’interessato nell’anno di riferimento; la mera esistenza di rapporti o contratti di lavoro non dimostra di per sé il superamento della soglia.
- Quando il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato ottiene la soddisfazione della propria pretesa in corso di causa e l’Amministrazione è virtualmente soccombente, il giudice può dichiarare nulla sulle spese, rinviando a separato provvedimento la liquidazione delle competenze spettanti al difensore secondo il regime del patrocinio a spese dello Stato.
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