Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31115/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, accogliendo una proposta di concordato, ha ridotto la pena a mesi otto e giorni venti di reclusione. Il ricorso deduceva l'eccessività dell'aumento di pena applicato ai sensi dell'art. 81 c.p. e, in generale, l'illegittimità del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la pena era quella concordata tra le parti e che il motivo non denunciava alcun profilo di illegalità della pena, ma si risolveva in una contestazione non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedimento de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo che l'impugnazione fosse proposta per un motivo non consentito, perché la sentenza di appello aveva applicato la pena concordata e non era stato dedotto alcun vizio di illegalità del trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che l'inammissibilità fosse priva di colpa.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato solo come parametro dell'aumento di pena contestato dal ricorrente; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo di ricorso è ritenuto non consentito.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione de plano del ricorso quando l'impugnazione è manifestamente inammissibile.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma evocata dal ricorrente per lamentare l'eccessività dell'aumento di pena; non viene esaminata nel merito.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Base processuale per la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che il ricorrente abbia proposto impugnazione senza colpa nella causazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza che abbia applicato una pena concordata tra le parti quando il motivo si limiti a contestare l'entità dell'aumento o il trattamento sanzionatorio, senza dedurre un profilo di illegalità della pena.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla pena è proponibile solo se prospetta un vizio di legalità del trattamento sanzionatorio; non è invece consentita una mera doglianza sull'adeguatezza o sull'opportunità della quantificazione concordata.
  • Quando il ricorso è manifestamente inammissibile per motivo non consentito, la Corte può definirlo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.