Cassazione Civile, Ordinanza n. 25985/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego dell’Amministrazione finanziaria di restituire somme versate dalla società contribuente in relazione a quattro avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2003-2006. La società aveva impugnato il diniego davanti al giudice tributario, ottenendo accoglimento in primo grado; l’appello dell’Agenzia era stato poi respinto dalla CTR Sicilia, che aveva ritenuto possibile riconoscere il rimborso sulla base di elementi di causa attestanti la non debenza dell’imposta, pur a fronte della mancata impugnazione degli avvisi di accertamento, ormai definitivi. La CTR aveva inoltre valorizzato una nota dell’Ufficio legale dell’Agenzia successiva all’appello, con cui si suggeriva di prestare acquiescenza alla sentenza di primo grado. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/1992, deducendo che il giudice di merito aveva erroneamente trasformato l’impugnazione del diniego di rimborso/autotutela in una surrettizia contestazione della fondatezza della pretesa tributaria, ormai irretrattabile per mancata impugnazione degli avvisi di accertamento nei termini.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che, in tema di diniego di autotutela/rimborso, il sindacato del giudice tributario può riguardare solo la legittimità del rifiuto, non la fondatezza della pretesa fiscale ormai consolidata per mancata impugnazione degli atti impositivi. La CTR aveva invece deciso sulla supposta infondatezza dell’imposizione, violando i limiti del sindacato giurisdizionale e la certezza dei rapporti giuridici. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l’originario ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di merito sono state compensate; la contribuente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
È richiamato per delimitare gli atti impugnabili nel processo tributario; il diniego di autotutela può essere oggetto di ricorso, ma il controllo giudiziale resta circoscritto alla legittimità del rifiuto.
È invocato insieme all’art. 19 per sostenere che l’impugnazione del diniego non può essere utilizzata per rimettere in discussione, fuori termine, la pretesa tributaria divenuta definitiva.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale della denuncia di nullità della sentenza/violazione di norme processuali richiamato dalla ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso contro il diniego di autotutela è ammissibile, ma il giudice tributario può scrutinare soltanto la legittimità del rifiuto e non la fondatezza dell’originaria pretesa fiscale, se questa è divenuta definitiva per mancata impugnazione dell’avviso di accertamento.
- Il contribuente che contesti il diniego di autotutela non può limitarsi a riproporre vizi dell’atto impositivo ormai consolidato, ma deve allegare un interesse concreto, specifico e di rilievo generale alla rimozione dell’atto da parte dell’Amministrazione.
- Non è consentito utilizzare il potere di autotutela come strumento per riaprire senza limiti temporali la discussione su un avviso di accertamento ormai definitivo, perché ciò violerebbe la discrezionalità amministrativa e la certezza dei rapporti giuridici.
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