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Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 12545 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

M.M. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania del 19 gennaio 2009, che aveva riformato la decisione favorevole della C.T.P. di Napoli n. 165/27/2007 e confermato gli avvisi di accertamento relativi a IRPEF, ILOR, SSN e tassa Europa per il 1996; IRPEF e SSN per il 1997; IRPEF e addizionale regionale per il 1998. L’Ufficio aveva rideterminato il reddito sulla base degli incrementi patrimoniali rappresentati da acquisti immobiliari effettuati nel 1999 e nel 2002. Il contribuente sosteneva di aver pagato gran parte del prezzo mediante compensazione o rinuncia reciproca a crediti verso le società cedenti, derivanti da finanziamenti da lui effettuati e da utili non percepiti. Con il primo motivo denunciava motivazione insufficiente e confusione tra la disciplina dell’accertamento sintetico e quella dell’abuso del diritto; con il secondo lamentava la violazione del principio di non contestazione, poiché l’Ufficio non avrebbe negato l’effettività dei finanziamenti; con il terzo sosteneva che la giustificazione dell’incremento patrimoniale fosse già provata e che non si potesse indagare sull’origine, risalente ad anni precedenti, delle risorse.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi, esaminati congiuntamente, e ha confermato la legittimità dell’accertamento. Ha ritenuto che, una volta emersi gli acquisti immobiliari e il conseguente incremento patrimoniale, spettasse al contribuente dimostrare l’effettività e il fondamento economico dei crediti utilizzati per pagare gli immobili: non bastava invocare il meccanismo negoziale di compensazione o rinuncia reciproca. M.M. non aveva provato quando e con quali risorse avesse finanziato le società, né la formazione e la regolare contabilizzazione degli utili asseritamente non distribuiti; le voci di bilancio erano state giudicate generiche e incongruenti. La Corte ha quindi escluso che il principio di non contestazione o la sola forma dell’operazione fossero sufficienti a superare la presunzione. Condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 9.000 euro, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5

    L'utilizzo della presunzione legale relativa di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, che fa ritenere sostenuta la spesa nell'anno e nel periodo legale anteriore per quote costanti, in combinazione con l'istituto di cui all'art. 37bis D.Lgs. cit., ha invero rinvenuto una specificazione contestativa di omessa ricostruzione delle movimentazioni che avrebbero condotto alla costituzione proprio di tali crediti in capo al socio.

    Gli acquisti che manifestano un incremento patrimoniale possono fondare l’accertamento sintetico; la spesa si presume sostenuta, nei termini previsti dalla norma, anche negli anni precedenti. Se il contribuente giustifica l’acquisto dichiarando di aver utilizzato crediti verso società, deve provare la realtà e l’origine economica di quei crediti.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 37-bis

    L'utilizzo della presunzione legale relativa di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, che fa ritenere sostenuta la spesa nell'anno e nel periodo legale anteriore per quote costanti, in combinazione con l'istituto di cui all'art. 37bis D.Lgs. cit., ha invero rinvenuto una specificazione contestativa di omessa ricostruzione delle movimentazioni che avrebbero condotto alla costituzione proprio di tali crediti in capo al socio.

    La Corte considera la contestazione dell’Ufficio nel quadro della disciplina richiamata insieme all’accertamento sintetico: la ricostruzione può investire anche l’origine dei crediti addotti dal contribuente quale giustificazione dell’incremento, e non soltanto il meccanismo formale con cui il prezzo è stato estinto.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    La norma è richiamata come base dei motivi di ricorso per cassazione: rispettivamente, per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto infondati i motivi proposti.

  • Codice di procedura civile, art. 91

    La soccombenza comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Massime di principio

  • Quando un accertamento sintetico si fonda su un acquisto che evidenzia un incremento patrimoniale, il contribuente deve fornire una spiegazione concreta e documentata della provvista utilizzata: la sola indicazione della modalità di pagamento non supera la presunzione.
  • Se il prezzo è dichiarato estinto mediante compensazione o rinuncia a crediti verso una società, occorre dimostrare l’effettiva esistenza dei crediti e la loro origine economica, inclusi i finanziamenti effettuati e le condizioni che hanno generato utili distribuibili.
  • La contestazione può riguardare la formazione e la provenienza dei crediti utilizzati per l’acquisto, anche se il pagamento finale è formalmente realizzato tramite compensazione; non è sufficiente sostenere che l’Ufficio non abbia contestato la singola operazione o il suo schema negoziale.
  • La documentazione contabile generica o incongruente, se non consente di ricostruire finanziamenti, debiti societari o utili distribuibili, può risultare insufficiente a superare la presunzione di reddito.

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