Cassazione Civile, Sentenza n. 5332/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa a contratti di somministrazione di lavoro a termine stipulati tramite Adecco e utilizzazione presso Synlab: i lavoratori avevano chiesto la dichiarazione della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo all'utilizzatore (Synlab) a decorrere dal 14 luglio 2018, sostenendo che le somministrazioni e le loro proroghe avevano superato il limite massimo di durata previsto (24 mesi) dal d.lgs. n. 81/2015 come modificato dal decreto-legge n. 87/2018 ("decreto dignità"), con ricadute anche sul regime delle causali e diritto all'indennità ai sensi dell'art. 32 legge n. 183/2010. Synlab ha impugnato in Cassazione ritenendo, tra l'altro, non applicabile il limite di 24 mesi alla somministrazione nella misura dedotta e contestando l'applicazione del regime transitorio introdotto dalla conversione in legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Synlab. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui la durata complessiva delle missioni ha oltrepassato la soglia di temporaneità, ravvisando carattere elusivo nella reiterazione dei contratti di somministrazione e, per effetto, ha confermato la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato in capo all'utilizzatore e la condanna alla liquidazione dell'indennità come già stabilito in grado di merito. Ha altresì precisato la motivazione in punto di nullità del contratto di somministrazione per elusione di norme imperative (richiamando art. 1344 c.c. in combinato disposto con art. 1418 c.c.) e ha respinto i motivi di ricorso per inammissibilità o difetto di specificità. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e prevista la duplicazione del contributo unificato.
Norme richiamate
“qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento”
L'art. 19, nella versione novellata dal "decreto dignità", fissa il tetto dei 24 mesi per la durata complessiva delle missioni; la Corte ritiene che, ai fini di prevenire elusioni, il giudice possa considerare la successione delle missioni nel loro complesso per valutare la temporaneità
L'art. 34 richiama le norme del capo III anche alla somministrazione; la Corte ha ritenuto applicabile all'istituto la disciplina del capo III, inclusa la disciplina sulla trasformazione per superamento del limite, in combinazione con gli altri strumenti contro l'elusione
L'art. 38 individua ipotesi tassative di 'somministrazione irregolare' e non menziona espressamente l'art. 19 novellato; tuttavia la Corte, ricorrendo all'interpretazione conforme al diritto dell'Unione e agli strumenti civilistici, ha ritenuto possibile far discendere dalla condotta elusiva la nullità della somministrazione e la costituzione del rapporto in capo all'utilizzatore
decreto‑legge n. 87/2018 (cd. "decreto dignità"), art. 1, comma 2
“le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data”
La disposizione transitoria è stata oggetto di controversie interpretative; la Corte territoriale (e poi la Cassazione, con richiamo ai principi europei) hanno tenuto conto anche dei periodi precedenti l'entrata in vigore per evitare che il calcolo esclusivamente a partire dalla data di entrata in vigore consenta elusioni
legge di conversione n. 96/2018
“le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”
La disposizione di conversione ha spostato il termine transitorio al 31 ottobre 2018; la questione dell'ambito applicativo nel periodo transitorio richiede specifiche allegazioni documentali e non può essere genericamente invocata in cassazione senza indicazione dei singoli contratti
Direttiva 2008/104/CE e giurisprudenza Corte di Giustizia (C‑681/18 JH c. KG; C‑232/20 Daimler)
“La direttiva 2008/104 deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che stabilisce una durata massima ... che escluda, mediante una disposizione transitoria, ai fini del calcolo di tale durata, il computo dei periodi precedenti l’entrata in vigore...”
La giurisprudenza comunitaria impone agli Stati misure idonee a impedire che la missione tramite agenzia diventi permanente; il giudice nazionale deve poter considerare la durata effettiva complessiva delle missioni per valutare la temporaneità, contrastando disposizioni transitorie che rendano impossibile tale valutazione
Articolo richiamato per la determinazione dell'indennità riconosciuta al lavoratore in caso di accertata conversione del rapporto; la Corte ha confermato la condanna alla liquidazione dell'indennità, come già operato in grado di merito
Utilizzato come strumento per qualificare come elusiva la reiterazione di somministrazioni sodisposte a eludere norme imperative: costituendo condotta elusiva può determinare la nullità del negozio che realizza l'elusione
Richiamato in combinato disposto con l'art. 1344 c.c. per affermare la nullità del contratto concluso in frode alla legge
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater
Previsione applicata per la duplicazione del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La somministrazione di lavoro è caratterizzata dalla temporaneità intrinseca; la reiterazione di missioni presso lo stesso utilizzatore può essere valutata nel suo complesso per verificare se la prestazione sia ancora "temporanea" o idonea a integrare elusione delle norme.
- Per evitare l'effetto di elusione il giudice può computare ai fini del limite massimo anche i periodi anteriori all'entrata in vigore di una nuova disciplina, soprattutto alla luce della giurisprudenza CJEU (Daimler) che impedisce transizioni che rendano impossibile valutare la durata effettiva della messa a disposizione.
- Anche se l'art. 38 non elenca espressamente l'art. 19 tra le violazioni rilevanti, è possibile un'interpretazione conforme (utilizzando strumenti civilistici come art. 1344 e 1418 c.c.) che porti alla nullità del contratto di somministrazione per elusione e alla costituzione del rapporto in capo all'utilizzatore.
- In sede di impugnazione è necessario contestare specificamente e documentare quali contratti, proroghe e rinnovi si assumono rilevanti: censure generiche sul regime transitorio o sulla durata complessiva senza indicazione puntuale dei periodi sono inammissibili o inefficaci.
- La documentazione probatoria prodotta dal lavoratore può essere valutata dal giudice per ricostruire la cronologia delle missioni anche quando il somministratore sia rimasto contumace in primo grado; la contumacia non trasforma automaticamente la situazione in favore del convenuto.
- Quando sussistono indizi di reiterazione finalizzata a eludere la regola della temporaneità (stessa mansione, stessa collocazione, successione di contratti che superano un periodo ragionevole), il rischio di conversione in contratto stabile è concreto e il datore utilizzatore può essere dichiarato responsabile.
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