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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5347/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, cittadino senegalese titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, ha chiesto il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) alle stesse condizioni dei cittadini italiani invocando l'applicabilità della direttiva 2003/109/CE. I giudici di merito avevano respinto la domanda per mancata prova del requisito reddituale del nucleo familiare (elemento costitutivo del diritto). In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) erronea interpretazione della normativa nazionale e violazione dei principi della direttiva 2003/109/CE (richiesta irragionevole di autocertificazione dei redditi del nucleo familiare); (2) violazione delle norme probatorie per non aver tenuto conto della documentazione reddituale prodotta e non aver ammesso il deposito richiesto in udienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte in cui contestava questioni di fatto rilevate dalle sentenze conformi dei due gradi di merito (divieto di sindacato di fatto in Cassazione); nel merito ha comunque ritenuto infondata la censura perché il diritto all'ANF presuppone, e il richiedente deve provare, sia lo svolgimento dell'attività lavorativa sia il requisito reddituale del nucleo familiare, che in concreto non era documentato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata produzione iniziale della documentazione e assenza di una "pista probatoria" nei fatti e negli atti che avrebbe giustificato l'attivazione d'ufficio di mezzi istruttori da parte del giudice. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è condannato alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • Legge n. 153/1988 (art. 2)

    L'erogazione dell'ANF richiede la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10; tali condizioni sono elementi costitutivi del diritto che l'interessato deve provare.

  • Preleggi (art. 12)

    Richiamata dal ricorrente in contestazione interpretativa della normativa nazionale; la Corte non ha ritenuto che la pretesa deduzione di efficacia della direttiva consentisse di eludere gli oneri probatori richiesti dalla legge nazionale.

  • Direttiva 2003/109/CE

    Invocata dal ricorrente per ottenere parità di trattamento nei confronti dei cittadini; la Corte non ha ritenuto che l'appello alla direttiva potesse sovvertire la necessità, prevista dalla disciplina nazionale, di allegare e provare il requisito reddituale, né ha consentito il sindacato di fatto sui ritrovati probatori dei giudici di merito.

  • Causa C‑303/2019 (sentenza CGUE)

    Richiamata dal ricorrente come supporto interpretativo della direttiva; la Corte di Cassazione ha comunque ritenuto che la questione posta attiene all'accertamento dei fatti e degli oneri probatori, materie non sindacabili in Cassazione quando le decisioni di merito sono conformi.

  • Codice Civile (art. 2697)

    Principio della prova: l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto incombe su chi invoca quel diritto; qui il ricorrente non ha adempiuto a tale onere in relazione al requisito reddituale del nucleo familiare.

  • Codice di Procedura Civile (artt. 115 e 421)

    Norme sul libero convincimento del giudice e sulla formazione del giudizio in primo grado; richiamate come quadro normativo delle regole probatorie che non sono state soddisfatte dal ricorrente.

  • Codice di Procedura Civile (art. 360, primo comma, n. 3)

    Fondamento giurisdizionale del ricorso per violazione di legge; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure che di fatto miravano a sindacare valutazioni di merito già conformi nei due gradi di giudizio.

  • Codice di Procedura Civile (art. 437)

    Potere/dovere del giudice di attivare d'ufficio mezzi istruttori ove esista materiale probatorio capace di creare una "pista probatoria"; la Corte ha precisato che tale potere non può supplire alla mancata allegazione da parte dell'attore senza che esista una pista probatoria negli atti.

  • Codice di Procedura Civile (art. 366)

    Richiesta di riprodurre esaurientemente atti dai quali emerga la "pista probatoria"; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha riprodotto le risultanze reddituali né i conteggi utili a valutare la fondatezza della sua censura.

  • D.P.R. n. 115/2002 (art. 13, commi 1 quater e 1 bis)

    Norme sul contributo unificato: in caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo previsto dal citato art.13; la sentenza condanna il ricorrente a tale versamento.

Massime di principio

  • Il richiedente l'ANF deve dimostrare non solo il proprio reddito ma anche il requisito reddituale dell'intero nucleo familiare: l'onere probatorio grava su chi invoca il diritto.
  • La Cassazione non sindaca valutazioni di fatto rese in modo conforme dai due gradi di merito: censure che mirano a rivedere l'accertamento probatorio sono spesso inammissibili.
  • La produzione documentale determinante va depositata con l'atto introduttivo; la semplice richiesta o deposito tardivo in udienza può non essere ritenuto sufficiente in mancanza di una "pista probatoria" già emergente dagli atti.
  • L'esistenza di una "pista probatoria" nei documenti o fatti in atti è condizione per indurre il giudice ad attivare d'ufficio mezzi istruttori (art. 437 c.p.c.); senza tale pista l'onere resta sulla parte.
  • L'invocazione di una direttiva europea (anche se self-executing) non esonera dall'adempimento degli oneri probatori previsti dalla normativa nazionale quando si discute dell'esistenza di fatti costitutivi del diritto.
  • In impugnazioni di sentenze sfavorevoli occorre riprodurre in modo puntuale nelle memorie e nel ricorso i calcoli e le risultanze documentali rilevanti (es. CUD, dichiarazioni dei redditi) per consentire il sindacato di legittimità.

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